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STATUTO
Aggiornato al 5 aprile 2013
INDICE
TITOLO 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI
Costituzione e denominazione (art. 1)
Sede (art. 2)
Adesione ad altre organizzazioni (art. 3)
Scopi dell’Associazione (art. 4)
TITOLO 2
SOCI
Perimetro della rappresentanza (art. 5)
Rapporto associativo (art. 6)
Diritti dei soci (art. 7)
Doveri dei soci (art. 8)
Sanzioni (art. 9)
Perdita della qualità di socio (art. 10)
Contributi (art. 11)
TITOLO 3
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Capo I - GRUPPI E SOTTOGRUPPI DI CATEGORIA
Gruppi di categoria (art. 12)
Assemblea di Gruppo ed Organi interni (art. 13)
Modalità di convocazione e di deliberazione dell’Assemblea di Gruppo (art. 14)
Funzionamento dei Gruppi (art. 15)
Capo II - ORGANI SOCIALI
Organi sociali (art. 16)
Assemblea Generale delle aziende associate (art. 17)
Assemblea dei Delegati (art. 18)
Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati (art. 19)
Consiglio Direttivo (art. 20)
Compiti del Consiglio Direttivo (art. 21)
Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo (art. 22)
Comitato di Presidenza (art. 23)
Presidente e Vice Presidenti (art. 24)
Collegio dei Revisori dei conti (art. 25)
Collegio dei Probiviri (art. 26)
TITOLO 4
ARTICOLAZIONI RAPPRESENTATIVE INTERNE
Articolazioni rappresentative interne (art. 27)
Delegato alla Piccola Industria (art. 28)
Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria (art. 29)
Commissioni consultive – Gruppi di lavoro (art. 30)
Disposizioni generali sulle cariche (art. 31)
TITOLO 5
STRUTTURA INTERNA
Attività dell’Associazione (art. 32)
Direttore (art. 33)
TITOLO 6
FONDO COMUNE E BILANCI
Fondo comune (art. 34)
Conto preventivo e rendiconto consuntivo (art. 35)
TITOLO 7
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Modificazioni dello Statuto (art. 36)
Scioglimento dell’Associazione (art. 37)
Disposizioni particolari (art. 38)
Norma di rinvio (art. 39)
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TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI
Art. 1
Costituzione e denominazione
1. E’ costituita, con durata illimitata, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Udine, denominata Confindustria Udine.
2. L’Associazione, organismo autonomo ed indipendente di rappresentanza del sistema industriale della Provincia di Udine, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per gli altri soci.
3. L’Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.
Art. 2
Sede
1. L’Associazione ha sede in Udine.
2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato di Presidenza, possono essere istituiti delegazioni, uffici e recapiti a carattere permanente o temporaneo in altre località. La loro attività, l’organizzazione e compiti saranno determinati da apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Direttivo.
Art. 3
Adesione ad altre organizzazioni
1. L’Associazione può aderire ad Organizzazioni ed Organismi similari a carattere internazionale, comunitario, nazionale, interregionale, regionale e interprovinciale, come pure a Consorzi che abbiano finalità compatibili con quelle dell’Associazione.
2. L’adesione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso non ritenga necessario ottenere la preventiva approvazione dell’Assemblea dei Delegati.
Art. 4
Scopi dell’Associazione
L’Associazione, nel rispetto della ripartizione dei ruoli organizzativi e delle competenze all’interno del sistema confederale, opera in forma autonoma ed indipendente, ha carattere volontario ed apartitico, persegue i seguenti scopi:
-
promuovere le finalità economiche e sociali dell’impresa, i valori dell’imprenditorialità, della crescita e dello sviluppo, nonché salvaguardare l’iniziativa economica privata e le relative garanzie costituzionali, con l’impegno ad operare nel rispetto dei principi di mercato e della libera concorrenza;
-
promuovere l’organizzazione degli imprenditori della provincia e la loro solidarietà e collaborazione nel contesto di una libera società;
-
rappresentare le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società;
-
rappresentare le imprese associate nella contrattazione delle condizioni di lavoro per il personale addetto, in accordo con le Associazioni nazionali di categoria dei vari settori produttivi, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro ed adoperandosi per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;
-
promuovere, sviluppare e tutelare, anche con azioni e contrattazioni collettive, gli interessi morali, sindacali, economici, tributari e tecnici dell’industria provinciale e dell’imprenditoria in genere in armonia con quelli generali;
-
promuovere iniziative fra gli associati, anche nel campo tecnico, economico e scientifico, per un più favorevole sviluppo e progresso dell’attività industriale della provincia;
-
designare o richiedere la nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, in commissioni e Organizzazioni in genere, nei quali la rappresentanza sia ritenuta utile e necessaria;
-
organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sindacali e su problemi di interesse generale e provvedere all’informazione e alla consulenza agli associati sui problemi specifici dell’imprenditorialità e dell’industria;
-
sviluppare le attività inerenti alla formazione professionale sia con specifiche iniziative, sia collaborando con gli organi pubblici interessati;
-
curare le relazioni con le altre Organizzazioni imprenditoriali, come pure con altre Associazioni a finalità sociale, politica, sindacale e sportiva;
-
svolgere tutte le attività connesse al conseguimento dei fini istituzionali, ivi comprese le attività strumentali allo sviluppo del mercato del lavoro e le attività editoriali funzionali ai ruoli di servizio e di rappresentanza propri dell’Associazione.
2. L’Associazione non persegue scopi di lucro e non ha natura commerciale; può, peraltro, promuovere o partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, società, consorzi ed in generale ad organismi previsti e regolati dalla legislazione vigente, nonché svolgere attività di natura commerciale, purché in entrambi i casi con finalità strumentalmente dirette alla migliore realizzazione degli scopi statutari.
TITOLO 2
SOCI
Art. 5
Perimetro della rappresentanza
1. Possono aderire all’Associazione come soci effettivi:
a) le imprese, con sede legale nella provincia, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;
b) le imprese, sempre con sede legale nella provincia o che abbiano in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al venti per cento da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
c) consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere, nonché imprese artigiane e cooperative, salvo, per queste ultime, il necessario parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.
2. Possono, inoltre, aderire all’Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Comitato di Presidenza, imprese o altre realtà organizzate che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con i soci effettivi.
3. Il numero dei soci aggregati non deve in ogni casi snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto dei principi confederali in materia.
4. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.
Art. 6
Rapporto associativo
1. La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, il quale all’atto della presentazione riceverà copia dello Statuto, deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e deve contenere la dichiarazione espressa e l’obbligo di accettare tutte le norme del presente Statuto, di osservare scrupolosamente la disciplina associativa e contrattuale e di impegnarsi al pagamento dei contributi deliberati dagli organismi statutari, nonché di rispettare il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi.
2. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale.
3. Sulla domanda di ammissione si pronuncia, a maggioranza di voti, il Comitato di Presidenza, sentito il parere del Capo Gruppo competente. L’accoglimento della domanda comporta l’iscrizione nel libro dei soci. Contro l’eventuale deliberazione negativa è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo il quale decide inappellabilmente nel caso in cui la domanda venga accolta.
4. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo l’impresa interessata potrà ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
5. Tutti i soci come sopra identificati vengono iscritti nel registro delle imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
6. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
7. L’adesione, qualora venga accolta, impegna i soci fino alla fine del secondo anno solare successivo a quello della iscrizione e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, se non viene disdetta almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
Art. 7
Diritti dei soci
1. I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dall’Associazione nonché di avvalersi di tutti i servizi organizzati dall’Associazione medesima secondo le modalità da questa definite e sono tenuti a fornire le informazioni e le notizie che venissero loro richieste ai fini della realizzazione degli scopi sociali, entro i limiti degli stessi.
2. L’adesione dà diritto al socio effettivo di avvalersi anche delle prestazioni che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale.
3. I soci effettivi hanno, inoltre, diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione e dei Gruppi di categoria, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità stabilite dal presente statuto.
4. Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato agli organi di Gruppo.
5. Per i soci aggregati restano escluse tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.
6. I soci hanno diritto ad avere attestata la partecipazione al sistema confederale.
Art. 8
Doveri dei soci
1. L'adesione all’Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.
2. L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
3. Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.
4. In particolare il socio deve:
- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione.
5. Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione anche se svolgono attività o abbiano sede nel territorio provinciale.
Art. 9
Sanzioni
1. I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
- sospensione del diritto dell’impresa a partecipare all’Assemblea generale ed all’Assemblea dei Delegati se ivi rappresentata;
- censura del Presidente dell’Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione; - sospensione del diritto di elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.
2. Le sanzioni vengono deliberate, in modo graduale per gravità di inadempienza, alternativamente, od anche cumulativamente dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Presidenza.
3. E’ ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
4. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 10
Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde:
- per cessazione dell’esercizio dell’industria o dell’impresa nel territorio provinciale dal momento della formale comunicazione;
- per dimissioni;
- per recesso;
- per espulsione nei casi previsti dal comma 1, ultimo alinea, dell’articolo 9;
- per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato.
2. Con la risoluzione del rapporto associativo il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione e del sistema confederale.
Art. 11
Contributi
1. L’Associazione trae i mezzi necessari al proprio funzionamento dai contributi associativi fissati dall’Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 18, comma 4, lettera g), che dovranno essere versati con le modalità stabilite dal Comitato di Presidenza.
2. All’accertamento, alla riscossione ed alla ripartizione dei contributi dovuti dal socio all’Associazione e alle altre componenti del sistema, alle quali esso partecipa, provvede una tesoreria istituita presso l’Associazione.
3. Eventuali contributi straordinari potranno essere deliberati dall’Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio Direttivo per esigenze particolari, come pure a carico di appartenenti a gruppi per i quali gli Uffici dell’Associazione vengano chiamati a studiare specifici problemi o a svolgere attività eccezionale.
4. Nel corso dello svolgimento dell’attività dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
5. L’impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi dovuti per l’intero anno solare in cui la cessazione si verifica fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6, comma 7.
6. Con la delibera di cui al comma 1 viene stabilita per le imprese multilocalizzate ed i gruppi industriali, come definiti dal Regolamento di attuazione dello statuto confederale, l’applicazione di abbattimenti contributivi, calcolati secondo le fasce dimensionali e le relative aliquote previste nella delibera contributiva di Confindustria.
TITOLO 3
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Capo I
GRUPPI E SOTTOGRUPPI DI CATEGORIA
Art. 12
Gruppi di categoria
1. L’Associazione si compone nel suo interno di Gruppi di categoria il cui numero e denominazione vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo tenendo conto dell’eventuale inquadramento in sede di Associazioni Nazionali di categoria e di Federazioni nazionali di settore.
2. A ciascun Gruppo il Comitato di Presidenza assegna le aziende associate che svolgono la medesima attività o attività affini.
3. Le aziende che esercitano contemporaneamente distinti rami di attività produttiva in settori diversi saranno assegnate al Gruppo di categoria corrispondente all’attività prevalente. Su richiesta potranno essere ammesse a partecipare senza diritto di elettorato attivo e passivo all’attività dei Gruppi di categoria corrispondenti all’attività complementare svolta.
4. Le aziende che per la loro specifica attività non siano assegnabili ad un Gruppo costituito, saranno assegnate al Gruppo più affine.
5. Ogni Gruppo ha il compito di studiare ed approfondire i problemi della categoria e quelli specifici di singole aziende e di formulare proposte per la loro più ampia trattazione da parte dell’Associazione.
Art. 13
Assemblea di Gruppo ed Organi interni
1. Gli iscritti assegnati a ciascun Gruppo costituiscono l’Assemblea di Gruppo e questa viene convocata dal Presidente alla scadenza di ogni biennio tenendo conto del periodo fissato allo scopo dal Consiglio Direttivo per eleggere e nominare:
a) il Capogruppo che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
b) i membri del Comitato di Gruppo;
c) i Delegati del Gruppo all’Assemblea dei Delegati.
2. L’Assemblea, inoltre, vota per l’elezione di altri Consiglieri scelti nella lista di candidati di cui all’articolo 15, comma 8, e del Delegato all Piccola Industria di cui all'articolo 28.
3. Per gli adempimenti connessi alla elezione del Dlegato alla Piccola Industria di cui al comma 2 hanno diritto al voto esclusivamente gli iscritti aventi il titolo di piccoli industriali secondo le previsioni del presente Statuto.
4. Ogni Gruppo ha diritto ad un delegato all’Assemblea dei Delegati per ogni 35.000,00 euro di contributi versati nell’anno precedente dalle imprese iscritte nel Gruppo stesso.
5. L’Assemblea di Gruppo stabilisce la eventuale suddivisione del Gruppo in Sottogruppi ciascuno dei quali, e con i soli voti delle aziende appartenenti al Sottogruppo, elegge un proprio rappresentante nel Comitato di Gruppo che agisce d’intesa con il Capo del rispettivo Gruppo.
6. Gli iscritti assegnati a ciascun Gruppo possono inoltre essere convocati in assemblea o in specifiche riunioni allorché lo ritengano opportuno o necessario il Presidente dell’Associazione, il Capogruppo o ne venga fatta richiesta da tante aziende del Gruppo che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alle imprese del Gruppo stesso.
7. All’Assemblea di Gruppo spetta l’esame di tutti i problemi più importanti e di carattere generale interessanti le aziende del settore.
8. Gli Organi di Gruppo eletti dall’Assemblea del Gruppo stesso entreranno in carica con l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo da convocarsi entro i quindici giorni successivi allo svolgimento dell’ultima Assemblea di Gruppo convocata per il rinnovo delle cariche sociali.
9. Nel caso in cui l’assemblea di Gruppo con le proprie deliberazioni leda l’interesse particolare dei singoli associati, questi ultimi possono, entro quindici giorni, ricorrere al Consiglio Direttivo dell’Associazione che deciderà inappellabilmente, sentito, occorrendo, i Probiviri.
Art. 14
Modalità di convocazione e di deliberazione dell’Assemblea di Gruppo
1. L’avviso di convocazione è inviato dal Presidente a tutti i componenti il Gruppo anche a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere la data, l’ora, il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione; quest’ultima dovrà essere fissata a non meno di mezz’ora dalla prima.
2. Ove l’Assemblea di Gruppo venga convocata per motivi diversi dal rinnovo degli organi del Gruppo, la convocazione può essere inviata dal Capogruppo o dal Direttore su indicazione del medesimo Capo Gruppo.
3. L’avviso di convocazione che prevede all’ordine del giorno elezioni a cariche sociali deve altresì contenere l’invito ai soci appartenenti al Gruppo a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile per essere sottoposte alla votazione.
4. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni.
5. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci appartenenti al Gruppo; in seconda convocazione quale che sia il numero dei voti presenti direttamente o per delega.
6. Ciascun rappresentante delle imprese socie è legittimato a farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. In alternativa ciascun socio può conferire delega scritta ad un’altra persona che ricopra cariche di responsabilità nella medesima impresa risultanti dalla visura camerale o che della medesima sia dipendente con l’indicazione specifica delle funzioni svolte nell’impresa dal delegato.
7. Ogni socio partecipante all’Assemblea non può avere più di una delega.
8. La delega deve essere conferita, a pena di nullità, secondo le modalità temporali e procedurali stabilite dal Consiglio Direttivo.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
10. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Capogruppo tra alzata di mano, appello nominale e scrutinio segreto.
11. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto. Nel caso di elezione di organi a composizione plurima, ciascun socio sarà chiamato a votare, sulla base di liste di candidature, per un numero di candidati che non superi i due terzi delle persone da votare.
12. I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa in regola con gli obblighi statutari vengono calcolati in base ai contributi relativi all’anno precedente a quello delle elezioni, al netto di quelli corrisposti a vantaggio di Associazioni nazionali di categoria o di Federazioni nazionali di settore, e comunque versati entro e non oltre i trenta giorni liberi antecedenti la data dell’Assemblea.
13. Ciascun socio avrà diritto ad un voto corrispondente al minimo contributivo globale annuo versato con l’aggiunta:
- dall’importo superiore al minimo contributivo annuo globale a dieci volte il minimo contributivo globale annuo di un voto ogni multiplo o frazione superiore alla metà pari al doppio del minimo contributivo globale annuo;
- dalla cifra superiore a dieci volte il minimo contributivo globale annuo a venti volte di un voto ogni multiplo o frazione superiore alla metà pari al quadruplo del minimo contributivo annuo globale;
- dalla cifra superiore a venti volte il minimo contributivo annuo a trenta volte di un voto ogni multiplo o frazione superiore alla metà pari ad otto volte il minimo contributivo annuo globale;
- oltre trenta volte il minimo contributivo globale annuo un voto ogni multiplo o frazione superiore alla metà pari a dodici volte il minimo contributivo annuo globale.
14. Ai soci iscritti in corso d'anno è attribuito un solo voto purchè abbiano versato entro e non oltre i trenta giorni liberi antecedenti la data dell'Assemblea a titolo di contributo un importo corrispondente almeno al minimo contributivo globale annuo.
15. Ai soci aggregati in regola con gli obblighi statutari è attribuito un solo voto purché abbiano versato entro e non oltre i trenta giorni liberi antecedenti la data dell’Assemblea il contributo dovuto per l’anno precedente ed in misura pari almeno al minimo contributivo globale annuo.
16. La convocazione è integrata con la comunicazione del numero dei voti cui il socio ha diritto.
Art. 15
Funzionamento dei Gruppi
1. Il Capo di ciascun Gruppo di categoria d’industria, coadiuvato dai membri del rispettivo Comitato, d’intesa con il Presidente dell’Associazione, provvede a tutto quanto è necessario per il migliore andamento del Gruppo.
2. Nell’esercizio del suo mandato, il Capogruppo avrà il compito di intrattenere i colleghi sui problemi della categoria, provvedendo, d’intesa con il Presidente dell’Associazione, a indire apposite riunioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
3. Alle riunioni del Comitato di Gruppo intervengono, senza diritto di voto, gli altri membri del Gruppo eletti nel Consiglio Direttivo, i Delegati del Gruppo all’Assemblea ed i componenti del Gruppo che fossero eventualmente designati quali rappresentanti in seno ad organismi nazionali della Confederazione Generale dell’Industria Italiana o delle Associazioni di categoria.
3 bis. Alle riunioni del Comitato di Gruppo è invitato a partecipare, senza diritt di voto, il Delegato alla Piccola Industria di cui all'articolo 28.
4. Se nel corso del biennio viene a mancare il Capo Gruppo il Presidente provvederà a convocare l’Assemblea di Gruppo per le corrispondenti sostituzioni.
5. Nel caso in cui vengano a mancare componenti il Comitato di Gruppo o Delegati all’Assemblea, provvede alla sostituzione, su proposta del Capo Gruppo, il Comitato stesso appositamente convocato.
6. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla normale scadenza degli organi di Gruppo.
7. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Comitato di Gruppo, il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea di Gruppo affinché questa provveda alla sostituzione dei mancanti e di nuovi eletti scadranno al termine del biennio di quelli rimasti in carica all’atto della loro nomina ed insieme con questi.
8. I Gruppi eleggeranno, oltre ai Capigruppo, anche altri componenti il Consiglio Direttivo, in numero di cinque. L’elezione di questi ultimi avverrà sulla base di una lista composta dalle candidature raccolte a cura del Comitato di Presidenza tra gli imprenditori dei diversi Gruppi.
9. Ciascun Gruppo disporrà di un voto ogni multiplo pari a sei volte il minimo contributivo annuo globale o frazione superiore alla metà in rapporto ai contributi versati dalle imprese appartenenti al Gruppo.
10. I voti potranno essere suddivisi con voto limitato ai due terzi delle persone da votare tra uno o più nominativi contenuti nella lista dei candidati di cui al comma 8 del presente articolo.
11. Verranno eletti i 5 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Capo II
ORGANI SOCIALI
Art. 16
Organi sociali
1. Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale delle aziende associate;
b) l’Assemblea dei Delegati;
c) il Consiglio Direttivo dell’Associazione;
d) il Comitato di Presidenza;
e) il Presidente;
f) i Vice Presidenti;
g) il Collegio dei Revisori contabili;
h) i Probiviri.
Art. 17
Assemblea generale delle aziende associate
1. L’Assemblea generale delle aziende associate è costituita dai rappresentanti di tutte le aziende associate che abbiano i requisiti per essere eleggibili alle cariche sociali.
2. L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Vicario ovvero, in caso anche di impedimento di questi, dal Vice Presidente più anziano d’età.
3. L’Assemblea generale di tutti gli associati viene convocata dal Presidente dell’Associazione, di propria iniziativa, o su richiesta motivata approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza o di tanti componenti l’Assemblea stessa che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti al totale delle imprese associate, per essere informata o consultata su problemi di eccezionale importanza e di interesse generale di tutte le categorie di industria che i predetti Organi dell’Associazione intendano sottoporre al parere di tutti gli associati.
4. L’avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente a tutti i componenti l’Assemblea anche a mezzo fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere la data, l’ora, il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione; quest’ ultima dovrà essere fissata a non meno di mezz’ora dalla prima.
5. L’Assemblea degli Associati è valida in prima convocazione qualora alla stessa partecipi un numero di associati che rappresenti almeno un terzo dei voti spettanti al complesso di essi secondo i criteri di attribuzione dei voti di cui all'articolo 14, in seconda convocazione a prescindere dal numero dei voti presenti.
6. Nell’inviare la convocazione l’Associazione è tenuta a comunicare all’azienda associata il numero dei voti cui ha diritto.
7. L’Assemblea medesima fissa le modalità delle votazioni.
8. Per quanto riguarda le modalità di costituzione e di deliberazione si applica quanto previsto per l’Assemblea dei Delegati ai sensi dell’articolo 19.
9. Ciascun rappresentante delle imprese socie è legittimato a farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. In alternativa ciascun socio può conferire delega scritta ad un’altra persona che ricopra cariche di responsabilità nella medesima impresa risultanti dalla visura camerale o che della medesima sia dipendente con l’indicazione specifica delle funzioni svolte nell’impresa dal delegato.
10. Ciascun socio non può avere più di una delega.
11. La delega deve essere conferita, a pena di nullità, secondo le modalità temporali e procedurali stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 18
Assemblea dei Delegati
1. L’Assemblea dei Delegati composta dalle persone nominate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), viene convocata in via ordinaria una volta all’anno.
2. Ove l’Assemblea dei Delegati è convocata per l’elezione del Presidente, deve tenersi entro e non oltre i quarantacinque giorni dallo svolgimento della riunione del Consiglio Direttivo che provvede, ai sensi del disposto di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), alla indicazione del Presidente designato.
3. Ad essa partecipano con diritto ad un voto ciascuno il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri membri del Consiglio Direttivo in carica salvo che non siano stati eletti Delegati.
4. Sono di competenza dell’Assemblea dei Delegati:
a) l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti ai sensi dell’articolo 24;
b) l’approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività proposti dal Presidente;
c) l’esame delle relazioni inerenti l’attività dell’Associazione; d) le questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività dell’Associazione sottoposte all’Assemblea;
e) la determinazione delle direttive di ordine generale per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 4 e dell’attività dell’Associazione;
f) l’esame del conto preventivo, del rendiconto consuntivo e relative deliberazioni;
g) la fissazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della misura dei contributi di cui all’articolo 11;
h) l’elezione del Collegio dei Revisori contabili;
i) l’elezione dei Probiviri;
j) l’approvazione dellemodificazioni dello Statuto ai sensi dell’articolo 36.
5. L’Assemblea dei Delegati si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando tanti Delegati che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti al complesso dei voti assembleari ne facciano domanda scritta e motivata al Presidente.
Art. 19
Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati
1. L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti l’Assemblea dei Delegati anche a mezzo fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere la data, l’ora, il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione; quest’ultima dovrà essere fissata a non meno di mezz’ora dalla prima.
2. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a dieci giorni.
3. L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione a prescindere dal numero di voti presenti.
4. All’Assemblea dei Delegati ciascun componente ha diritto a tanti voti quanti spettano al Gruppo di appartenenza diviso per il numero dei Delegati attribuiti al Gruppo stesso. Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea su proposta del Presidente.
5. Per quanto riguarda la nomina e le deliberazioni relative a persone l’Assemblea adotta necessariamente lo scrutinio segreto previa nomina di due scrutatori scelti tra i Delegati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione delle deliberazioni per le quali lo statuto richieda una maggioranza diversa.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione delle deliberazioni per le quali lo statuto richieda una maggioranza diversa.
7. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto si procede ai sensi dell’articolo 36.
8. Ogni partecipante all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria non può avere più di una delega;
9. La delega deve essere conferita, a pena di nullità, secondo le modalità temporali e procedurali stabilite dal Consiglio Direttivo.
10. L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente più anziano d’età presente.
11. Della riunione dell’Assemblea dei Delegati viene redatto dal Segretario, nominato all’inizio della medesima su proposta del Presidente, apposito verbale sottoscritto dal Presidente stesso che, trascritto in apposito libro vidimato, è a disposizione dei soci.
Art. 20
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è costituito dai seguenti componenti che ne fanno parte sino a che dura la loro carica:
- dai componenti il Comitato di Presidenza di cui all’articolo 23, comma 1;
- dai Capigruppo di categoria di cui all’articolo 12;
- dai Rappresentanti di zona chiamati a far parte del Consiglio Direttivo (nel numero massimo di tre);
- da associati che siano componenti della Giunta o del Consiglio Direttivo della Confederazione Generale dell’Industria Italiana, per il periodo in cui rivestano tale incarico.
Di esso fanno parte, inoltre, gli imprenditori eletti dai Gruppi con le modalità previste dall’articolo 15, comma 8, nonché un imprenditore in rappresentanza del Gruppo le cui imprese che ne fanno parte versino complessivamente più del venti per cento del totale dei contributi associativi, eletto negli anni dispari dal ispettivo Comitato di Gruppo su proposta del Capogruppo.
Art. 21
Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) proporre all’Assemblea dei Delegati il nominativo del Presidente ai sensi dell’articolo 24, comma 3;
b) proporre all’Assemblea dei Delegati, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti dell’Associazione in numero non superiore a tre, che potranno essere scelti anche fra non componenti del Consiglio Direttivo stesso;
c) eleggere negli anni dispari su proposta del Presidente due componenti il Comitato di Presidenza che potranno essere scelti anche fra non componenti il Consiglio Direttivo;
d) nominare almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente la Commissione di designazione, composta da tre membri scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, di cui almeno uno dovrà avere le caratteristiche di piccolo imprenditore previste dall’articolo 28, con il compito di esperire entro sessanta giorni dall’insediamento la più ampia consultazione degli associati per la nomina del Presidente;
e) chiamare a far parte del Consiglio i rappresentanti di zona, nel numero massimo di tre, definendone le relative zone di competenza;
f) deliberare sulla composizione dei gruppi, aggregazione o scissione di gruppi e sul numero dei componenti dei Comitati di Gruppo in relazione alle variazioni intervenute nella composizione dei Gruppi stessi;
g) specificare e deliberare sulle direttive di massima e sulle questioni di interesse generale concernenti le attività industriali e i compiti dell’Associazione;
h) svolgere ogni azione necessaria per l’attuazione ed il conseguimento delle direttive stabilite dall’Assemblea dei Delegati e dall’Assemblea generale degli associati;
i) deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario e sulle proposte del Comitato di Presidenza che eccedano l’ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, deliberare sull’acquisto, permuta o vendita di immobili, delegando il Presidente, o uno dei Vice Presidenti, a dare esecuzione alle relative deliberazioni; in particolare stabilire le direttive per le spese, per gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune;
j) approvare i regolamenti previsti dal presente Statuto, proposti dal Comitato di Presidenza, qualora non rientrino o non siano demandati alla competenza di altri Organi dell’Associazione;
k) proporre all’Assemblea dei Delegati la fissazione della misura dei contributi associativi di cui all’articolo 11;
l) esaminare il conto preventivo e il rendiconto consuntivo predisposti dal Comitato di Presidenza da sottoporre all’esame ed alle conseguenti deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati;
m) esaminare e deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Comitato di Presidenza in ordine alle domande di iscrizione, alle assegnazioni ai singoli gruppi e sui ricorsi di cui all’articolo 13, comma 9;
n) deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, le sanzioni di cui all’articolo 9;
o) deliberare sulla istituzione di delegazioni, uffici e recapiti di cui all’articolo 2;
p) nominare, su proposta del Comitato di Presidenza, i dirigenti dell’Associazione, scegliendoli tra persone estranee agli associati e stabilendone il trattamento economico e normativo, ed approvare l’organico del personale necessario per il funzionamento dell’Associazione;
q) assumere le decisioni e le deliberazioni di cui all’articolo 3;
r) fissare la data di inizio delle Assemblee di Gruppo riservate al rinnovo delle cariche sociali;
s) il Consiglio Direttivo può delegare, qualora lo ritenga opportuno, al Comitato di Presidenza le funzioni di propria competenza, stabilendo i limiti della delega.
Art. 22
Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno ogni due mesi e quando il Presidente, che lo convoca di propria iniziativa, lo ritenga opportuno, o quando al Presidente stesso ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo fax o posta elettronica almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
3. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o di impedimento di questi dal Vice Presidente più anziano presente.
5. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno i due quinti dei suoi componenti.
6. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede necessariamente a scrutinio segreto.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
8. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
9. Il Presidente può estendere l’invito a partecipare a non più di tre soggetti non componenti il Consiglio Direttivo in relazione al contributo degli stessi ai lavori del Consiglio medesimo.
10. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario, previamente nominato all’inizio delle riunioni medesime, apposito verbale. Il verbale viene approvato nella riunione successiva. Il verbale, trascritto in apposito libro vidimato, è sempre consultabile dai componenti il Consiglio Direttivo in carica.
Art. 23
Comitato di Presidenza
1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, da tre Vicepresidenti elettivi scelti secondo le modalità di cui all’articolo 24, commi 13 e 14, e dai Vicepresidenti di diritto, nonché dai due componenti eletti dal Consiglio Direttivo di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c).
2. Sono Vicepresidenti di diritto: il Delegato alla Piccola Industria, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria, il Capogruppo del Settore Industrie delle Costruzioni Edilizie ed i Coordinatori delle Delegazioni di cui all’articolo 2.
3. Nel caso in cui venga a mancare uno dei componenti eletti dal Consiglio Direttivo durante il biennio in carica, provvede alla sostituzione, su proposta del Presidente, lo stesso Consiglio Direttivo. Il componente così eletto rimane in carica sino alla scadenza normale del Comitato di Presidenza.
4. Sono compiti del Comitato di Presidenza:
- coadiuvare il Presidente nell’espletamento del suo mandato nonché svolgere tutti i compiti e le funzioni che gli siano demandati dal Consiglio Direttivo per dare attuazione alle direttive di massima dallo stesso Consiglio specificate e deliberate nonché alla soluzione delle questioni di interesse generale concernenti le attività industriali e l’azione dell’Associazione;
- deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario non eccedenti l’ordinaria amministrazione provvedendo a curare la gestione dell’Associazione ed a determinare lo stanziamento fiduciario a disposizione del Comitato di Presidenza;
- nell’ambito delle direttive dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio Direttivo, stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e predisporre i piani per l’azione a medio e lungo termine da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- sottoporre e formulare proposte al Consiglio Direttivo sulle questioni di interesse generale concernenti le attività industriali e l’azione dell’Associazione;
- deliberare sull’ammissione dei soci e sulla assegnazione degli stessi ai singoli Gruppi di categoria d’industria; - stabilire nei confronti dei soci le sanzioni disciplinari ed i provvedimenti di cui all’articolo 9 da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo al quale deve però riferire, per la ratifica, nella prima adunanza;
- dirimere le eventuali controversie che dovessero sorgere nell’ambito dell’Associazione o dei Gruppi, salvo il ricorso ai Probiviri di cui all’articolo 26;
- predisporre il conto preventivo e il rendiconto consuntivo dell’Associazione ai fini dei successivi provvedimenti del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Delegati;
- proporre l’organico, l’assunzione ed il licenziamento del personale dipendente dall’Associazione;
- designare o nominare i rappresentanti dell’Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere qualora ciò non sia demandato ad altri organi sociali;
- curare la raccolta dei nominativi espressi dagli associati, che andranno a formare la lista delle candidature a componente del Consiglio Direttivo prevista dall’articolo 15, comma 8;
- curare la raccolta dei nominativi espressi dagli associati aventi il titolo di picoli industriali secondo quanto stabilito dl presente statuto, che andranno a formare la lista delle candidature a Delegato alla Piccola Industria ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
5. Il Comitato di Presidenza è periodicamente convocato dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
6. La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo fax o posta elettronica almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima.
7. Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente più anziano di età presente.
8. Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
9. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede necessariamente a scrutinio segreto.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
11. Il Presidente può far partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, associati di particolare competenza, nonchè personalità di rilievo anche non appartenenti al sistema associativo in relazione al contributo degli stessi ai lavori del Comitato medesimo.
12. Delle riunioni del Comitato di Presidenza viene redatto dal Segretario, previamente nominato all’inizio delle riunioni medesime, apposito verbale. Il verbale viene approvato nella riunione successiva. Il verbale, trascritto in apposito libro vidimato, è sempre consultabile dai componenti il Comitato di Presidenza in carica.
Art. 24
Presidente e Vice Presidenti
1. Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea dei Delegati degli anni dispari, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. A tal fine la Commissione di designazione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera d), esperita la consultazione degli imprenditori associati secondo le modalità ivi stabilite, sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse con l’obbligo di presentare le eventuali candidature che siano appoggiate per iscritto da tanti soci che dispongano di almeno il quindici per cento del totale dei voti spettanti alle imprese associate.
3. Sulla base della relazione della Commissione, previo accertamento da parte del Collegio permanente per le funzioni interpretative e disciplinari di cui all’articolo 26, comma 15, del possesso in capo al candidato o ai candidati dei requisiti di completo e regolare inquadramento nel sistema confederale, il Consiglio Direttivo individua il nominativo del Presidente designato da proporre al voto dell’Assemblea dei Delegati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
4. Nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nella prima votazione ove sia stato indicato un unico candidato, va ripetuta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, la procedura di consultazione ivi compresa la nomina della Commissione di designazione.
5. Ove vi siano due o più candidati e non sia raggiunta la maggioranza dei componenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nella prima votazione, la votazione viene ripetuta dal Presidente nella stessa riunione entro il termine fissato per la chiusura dei lavori con la possibilità di convocare in via d’urgenza un’altra riunione. Nel caso di esito infruttuoso di quest’ultima riunione va ripetuta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, la procedura di consultazione ivi compresa la nomina della Commissione di designazione.
6. In caso di parità di voto si procede al ballottaggio nella stessa riunione e, se necessario, per tre volte in un’altra riunione successiva. Nel caso di esito infruttuoso va ripetuta la procedura di designazione.
7. Il Presidente dura in carica un quadriennio e non è immediatamente rinnovabile.
8. Il Presidente, ad ogni valido effetto, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.
9. Egli provvede all’esecuzione delle direttive e delle deliberazioni dell’Assemblea generale degli associati, dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza; coordina l’attività associativa; sovrintende all’ordinaria amministrazione; vigila sull’andamento degli uffici e dei servizi dell’Associazione; adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto o delegate dai competenti Organi della Associazione.
10. Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati membri del Consiglio Direttivo, collegialmente o singolarmente alcune delle sue attribuzioni.
11. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea dei Delegati, dell’Assemblea generale degli associati e, qualora sia presente, dei Gruppi di categoria di industrie, dei Comitati e degli Organi consultivi istituiti in seno all’Associazione.
12. Il Presidente esercita, in caso di urgenza ed in via eccezionale, i poteri del Comitato di Presidenza, riferendone, per la ratifica, nella prima riunione successiva.
13. Entro i trenta giorni successivi alla designazione e prima dell’Assemblea dei Delegati chiamata all’elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali del proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti in numero di tre, di cui uno con il titolo di Vicario.
14. Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza assoluta dei componenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea dei Delegati.
15. I Vice Presidenti elettivi durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente. Non possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni.
16. Nel caso vengano a mancare durante il periodo di carica, i Vice Presidenti elettivi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e durano in carica sino alla scadenza del Presidente.
Art. 25
Collegio dei Revisori contabili
1. Il Collegio dei Revisori contabili, costituito da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nell’elenco dei Revisori ufficiali dei conti, e due supplenti, è eletto negli anni pari dall’Assemblea dei Delegati scegliendoli in una lista di almeno sette candidati individuati dalla Commissione di designazione.
2. Ciascun votante nell’Assemblea dei Delegati può esprimere fino ad un massimo di due preferenze. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine al numero delle preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano d’età.
3. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull’andamento delle entrate e delle uscite dell’Associazione tenendone informato il Comitato di Presidenza e redige la relazione annuale sul rendiconto consuntivo da presentare all’Assemblea dei Delegati.
4. Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
5. I Revisori durano in carica due anni e possono essere rinnovati nell’incarico.
6. Essi partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee generali delle aziende associate, a quelle dei Delegati e alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.
7. Il Collegio dei Revisori si riunisce periodicamente per le opportune verifiche.
8. Almeno venti giorni prima dell’Assemblea dei Delegati, convocata per l’approvazione del rendiconto consuntivo annuale, il Collegio dei Revisori deve predisporre la relazione sul rendiconto consuntivo stesso.
9. Il Collegio dei Revisori nomina il Presidente tra i suoi componenti.
Art. 26
I Probiviri
1. L’Assemblea dei Delegati di ogni biennio, negli anni pari, elegge necessariamente a scrutinio segreto cinque Probiviri, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
2. Ciascun votante nell’Assemblea dei Delegati può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
3. A tal fine, nel convocare l’Assemblea dei Delegati chiamata all’elezione, il Presidente invita i Delegati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
4. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
5. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
6. Spetta ai Probiviri, anche su ricorso di una sola delle parti, che deve pervenire alla Direzione entro il termine perentorio di 90 giorni dal manifestarsi di atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli, integrato dalla nomina del Proboviro di fiducia tra quelli eletti dall’Assemblea dei Delegati, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
7. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, il ricorso è comunicato dalla Direzione entro i 10 giorni successivi alla ricezione alla controparte che provvede alla nomina del Proboviro di fiducia tra quelli eletti dall’Assemblea dei Delegati entro i 10 giorni successivi alla comunicazione del ricorso.
8. Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea dei Delegati con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Udine che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall’Assemblea dei Delegati.
9. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
10. La riunione per la formale costituzione del Collegio arbitrale e l’apertura della fase istruttoria deve tenersi entro i 10 giorni successivi alla comunicazione alle parti interessate da parte della Direzione della nomina del Presidente del Collegio e della sua composizione.
11. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
12. In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
13. L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
14. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
15. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall’Assemblea dei Delegati designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri costituiti in Collegio permanente delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
16. L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall’Assemblea dei Delegati, convocati in collegio speciale.
17. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.
TITOLO 4
ARTICOLAZIONI RAPPRESENTATIVE INTERNE
Art. 27
Articolazioni rappresentative interne
1. Sono articolazioni rappresentative interne dell’Associazione:
- il Delegto alla Piccola Industria di cui all'articolo 28;
- il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria con il proprio Presidente, eletto ai sensi dell’apposito regolamento interno soggetto all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera j), e dell’articolo 30;
- le Commissioni consultive od i Gruppi di lavoro nominati dal Consiglio Direttivo, che sono presieduti da uno dei Vice Presidenti dell’Associazione o da un membro del Consiglio Direttivo o da altro imprenditore ritenuto idoneo allo scopo.
Art. 28
Delegato alla Piccola Industria
1. Gli associati aventi il titolo di piccoli industriali in quanto rappresentanti di imprese che occupano non più di 100 dipendenti procedono nelle Assemblee di Gruppo di cui all’art. 13, esprimendo una sola preferenza, alla votazione del Delegato alla Piccola Industria scelto nella lista delle candidature raccolte a cura del Comitato di Presidenza tra i piccoli industriali appartenenti ai diversi Gruppi.
2. Verrà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti sommando i voti attribuiti a ciascun candidato nelle Assemblee di Gruppo risultanti dal rapporto tra la quota percentuale dei voti ottenuti ed il totale dei voti spettanti ai piccoli industriali per ciascun Gruppo.
3. Il Delegato alla Piccola Industria, che assume la carica di Vice Presidente di diritto, ha il compito di rappresentare e promuovere le necessità e le aspettative della piccola industria concorrendo alla definizione delle politiche associative. Rappresenta l’Associazione negli organi della piccola Industria costituiti presso Confindustria Friuli Venezia Giulia e Confindustria.
4. Il Delegato alla Piccola Industria dura in carica per un biennio ed è rieleggibile per non più di due bienni consecutivi.
Art. 29
Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria
1. In seno all’Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria.
2. Il funzionamento del Gruppo stesso è disciplinato da apposito Regolamento, soggetto all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
3. Il Gruppo esamina, anche costituendo Commissioni di studio, i problemi specificatamente interessanti i Giovani Imprenditori dell’Industria per il migliore inserimento di questi nelle attività industriali ed economiche del Paese; sottopone agli Organi dell’Associazione, attraverso la Presidenza, proposte a tale scopo, mantiene contatti con similari Organismi provinciali, regionali, interregionali e nazionali.
4. Il Presidente del Gruppo è di diritto Vicepresidente dell’Associazione.
5. Gli organi del Gruppo durano in carica secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al secondo comma del presente articolo tenuto conto delle norme che regolano l’organizzazione nazionale dei giovani imprenditori.
Art. 30
Commissioni consultive – Gruppi di lavoro
1. Il Comitato di Presidenza dell’Associazione si avvale, nell’espletamento dei suoi compiti, di Commissioni permanenti o di Gruppi di lavoro per determinati problemi o situazioni a carattere consultivo per i principali settori in cui si articola l’attività basilare dell’Associazione, a capo di ciascuna delle quali è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, uno dei Consiglieri od altro imprenditore ritenuto idoneo allo scopo.
2. Ogni Commissione o Gruppo di lavoro sarà formato da un numero di membri stabilito dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza. Essi sono organi tecnici di consultazione sulle varie questioni di loro specifica competenza sottoposte dal Presidente dell’Associazione ed esprimono un loro motivato parere che non è vincolante.
3. La partecipazione ai lavori delle Commissioni o Gruppi di lavoro può essere estesa ad esperti invitati dai Presidenti degli stessi, d’intesa con il Presidente dell’Associazione.
4. I membri delle Commissioni o dei Gruppi di lavoro scadono con la scadenza degli Organi sociali.
Art. 31
Disposizioni generali sulle cariche
1. Le cariche sociali, fatte salve quelle di cui agli articoli 25 e 26, sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate in regola con gli obblighi previsti dal presente statuto.
2. Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal “Registro delle imprese” di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa, su delega formalmente espessa, gli amministratori, gli institori, i dirigenti dell’impresa, nonchè, in mancanza, i soggetti con funzioni direttive che abbiano responsabilità di grado rilevante in azienda.
3. L’assunzione e la candidatura a cariche politiche è incompatibile con qualunque incarico associativo in applicazione delle norme stabilite in sede confederale.
4. La nomina a cariche sociali o la prosecuzione del mandato sono incompatibili con l’esercizio contemporaneo di cariche presso Associazioni impreditoriali aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria.
5. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna carica dell’Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
6. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
7. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 24, commi 7 e 15, e da specifiche disposizioni di cui ai regolamenti previsti dagli articoli 29, comma 2, e 38, coloro che ricoprono cariche associative durano in carica un biennio e sono rieleggibili per non oltre altri due bienni consecutivi. Le cariche di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) e d), nonché agli articoli 25 e 26, non hanno limiti di mandato. I membri di diritto fanno parte degli organi in cui sono inseriti finché dura la loro carica.
8. Si intendono rivestite per l’intero mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
9. L’esercizio delle cariche sociali e degli incarichi di rappresentanza esterna è subordinato al parere obbligatorio del Collegio permanente per le funzioni interpretative e disciplinari di cui all’articolo 26, comma 15, sul possesso da parte dei candidati dei requisiti morali, legali e professionali previsti dallo statuto, dalle disposizioni confederali e dal Codice Etico.
10. La perdita dei requisiti soggettivi per l’esercizio delle cariche sociali o degli incarichi di rappresentanza esterna comporta l’automatica decadenza dalla carica o dall’incarico.
11. Coloro che esercitano cariche sociali che siano dichiarati decaduti non sono immediatamente rieleggibili. 12. In caso di parità di preferenze nelle votazioni alle cariche sociali si procede al ballottaggio.
TITOLO 5
STRUTTURA INTERNA
Art. 32
Attività dell’Associazione
1. L’attività dell’Associazione si articola secondo l’organizzazione funzionale e le modalità operative stabilite dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Presidenza.
Art. 33
Direttore
1. La Direzione degli Uffici dell’Associazione è affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Presidenza.
2. Egli coadiuva la Presidenza e cura l’attuazione delle deliberazioni degli Organi statutari secondo le istruzioni generali ricevute. Sul piano delle competenze operative il Direttore:
- propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari;
- provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti dell’Organizzazione della rappresentanza industriale;
- è munito delle necessarie attribuzioni per organizzare e sovraintendere ai servizi, del cui andamento è responsabile; in particolare, per delega del Comitato di Presidenza, effettua le assunzioni ed i licenziamenti del personale e ne determina il trattamento economico e normativo;
- è responsabile della preparazione del conto di previsione e del rendiconto consuntivo, da sottoporre al Comitato di Presidenza.
3. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Associazione.
TITOLO 6
FONDO COMUNE E BILANCI
Art. 34
Fondo comune
1. Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dai contributi di cui all’articolo 11;
b) dalla eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, che saranno devolute ai successivi esercizi;
c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari e da ogni altro eventuale bene patrimoniale;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore della stessa.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il normale funzionamento dell’Associazione.
3. Il fondo comune è affidato al Comitato di Presidenza che, a mezzo del Direttore e dell’Amministrazione dell’Associazione, provvede alla ordinaria amministrazione per la gestione economica e finanziaria del patrimonio associativo in esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali.
4. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
5. In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 35
Conto preventivo e rendiconto consuntivo
1. Per ciascun anno solare sono compilati il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo, che sono redatti in conformità agli schemi previsti nell’ambito confederale e sottoposti a revisione prima di venire posti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Comitato di Presidenza deve presentare il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei Delegati.
3. Il rendiconto consuntivo e la relativa relazione devono restare depositati in copia negli Uffici dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché le aziende associate possano ivi prenderne visione.
4. Il rendiconto consuntivo deve essere revisionato e trasmesso a Confindustria secondo quanto previsto dalle disposizioni confederali.
TITOLO 7
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 36
Modificazioni dello Statuto
1. Le modificazioni dello Statuto potranno essere deliberate dall’Assemblea dei Delegati, alla quale sia presente o rappresentato almeno un terzo dei voti assembleari e con il voto favorevole di almeno il 60 per cento dei voti presenti.
2. Ai soci dissenzienti è attribuita la facoltà di recedere. Restano salvi gli obblighi contributivi per l’intero anno solare in cui il recesso viene esercitato fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6, comma 7.
Art. 37
Scioglimento dell’Associazione
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale delle aziende associate in seduta straordinaria, da convocarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
2. Con la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo l’Assemblea nomina un collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
Art. 38
Disposizioni particolari
1. L’attività del Gruppo Industrie Costruzioni Edilizie, in considerazione delle caratteristiche particolari delle imprese ad esso aderenti, è disciplinata da un apposito Regolamento al fine di garantire al Gruppo, nell’ambito delle presenti norme statutarie, una adeguata autonomia d'azione nel rispetto delle intese presenti e future tra l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e la Confindustria.
Art. 39
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio allo statuto di Confindustria, ai relativi regolamenti di attuazione ed ai principi generali del sistema confederale.