⚠️ Avvertenze
Il presente documento è stato realizzato a scopo esclusivamente orientativo e divulgativo. Non costituisce in alcun modo una guida ufficiale, né sostituisce la normativa vigente, le circolari e le istruzioni emanate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). L'autore declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o inesattezze. Per ogni esigenza applicativa si raccomanda di consultare sempre le fonti ufficiali.

⚡ Accisa Energia Elettrica & Cauzione 2026

Calcolo mensile accisa + Monitoraggio cauzione trimestrale

D.Lgs. 504/1995 (TUA) riformato dal D.Lgs. 43/2025 — Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

📊 Calcolo Accisa Mensile - Energia Elettrica

ℹ️ Informazione: Inserisci i kWh fatturati ogni mese. Il sistema calcolerà automaticamente l'accisa dovuta sulla base delle aliquote vigenti dal 01/01/2026.

Dati Soggetto Obbligato

Inserimento Consumo Mensile (kWh)

🔐 Calcolo Cauzione Iniziale

ℹ️ Art. 53-bis, c.1 TUA (D.Lgs. 504/95 mod. D.Lgs. 43/2025): La cauzione è determinata nella misura del 15% dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'ADM.

Metodo 1: Calcolo Semplice (Aliquota Unica)

Metodo 2: Calcolo Dettagliato (Aliquote Mensili Personalizzate)

ℹ️ Utilizzo: Scegli l'aliquota per ogni mese dal dropdown, inserisci i kWh stimati, e il sistema calcola automaticamente l'accisa annua e la cauzione.

Riduzioni SOAC

⚠️ Attenzione: Le disposizioni SOAC (artt. 9-ter / 9-octies TUA) entreranno in vigore dalla data del decreto attuativo ex art. 9-octies, c.1, non ancora emanato (art. 8, c.3 D.Lgs. 43/2025). Le riduzioni sotto indicate si applicano al settore di attività per il quale il soggetto è accreditato (art. 9-sexies, c.1).

Percentuali di esonero dalla cauzione (art. 9-sexies, c.2 TUA):

Livello SOAC-GE Riduzione Cauzione Cauzione Dovuta
Nessun livello (standard) 0% € 0,00
Livello BASE (art. 9-sexies, c.2, lett. a) 30% € 0,00
Livello MEDIO (art. 9-sexies, c.2, lett. b) 50% € 0,00
Livello AVANZATO (art. 9-sexies, c.2, lett. c) 100% (Esonero totale) € 0,00
📋 Riferimenti Normativi:
Art. 53-bis, c.1 TUA (D.Lgs. 504/95 mod. D.Lgs. 43/2025) — Cauzione = 15% accisa annua
Art. 53-bis, c.4 TUA — Esonero: PA, enti pubblici, canone abbonamento
Art. 55, c.11 TUA — Adeguamento trimestrale cauzione
Artt. 9-ter / 9-sexies TUA — Sistema SOAC (in attesa decreto attuativo ex art. 9-octies, c.1)
Circolare ADM 13/2025 — Primi chiarimenti D.Lgs. 43/2025
Circolare ADM 32/2025 — Nuova codifica righi M1-M13

📈 Monitoraggio Trimestrale Cauzione

⚠️ Obbligo Normativo: I soggetti obbligati devono adeguare la cauzione entro il primo mese successivo al trimestre in modo che risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti.

Monitoraggio Accisa Trimestrale

Come funziona: Inserisci l'accisa dovuta per ogni mese. Il sistema calcolerà la media trimestrale.

🔹 I TRIMESTRE (Gen - Feb - Mar)

Media Trimestrale Gen-Feb-Mar
0,00
Scadenza Adeguamento: Entro 30 aprile 2026
Comunicazione ADM: Entro 10 gg dall'adeguamento

🔹 II TRIMESTRE (Apr - Mag - Giu)

Media Trimestrale Apr-Mag-Giu
0,00
Scadenza Adeguamento: Entro 31 luglio 2026
Comunicazione ADM: Entro 10 gg dall'adeguamento

🔹 III TRIMESTRE (Lug - Ago - Set)

Media Trimestrale Lug-Ago-Set
0,00
Scadenza Adeguamento: Entro 31 ottobre 2026
Comunicazione ADM: Entro 10 gg dall'adeguamento

🔹 IV TRIMESTRE (Ott - Nov - Dic)

Media Trimestrale Ott-Nov-Dic
0,00
Scadenza Adeguamento: Entro 31 gennaio 2027
Comunicazione ADM: Entro 10 gg dall'adeguamento

📋 Verifica Adeguatezza Cauzioni

💰 Aliquote d'Accisa Vigenti dal 01 Gennaio 2026

ℹ️ Codifica: I codici M seguono la nuova nomenclatura della Circolare ADM 32/2025 (Allegato 1). Vecchi codici: M9→M4, M10→M5, M11→M6, M12→M7, M13→M8.

⚡ Accise sull'Energia Elettrica

M1 – Abitazioni di residenza anagrafica
€ 0,0227/kWh
Art. 52, c.1 TUA + Allegato I
M2 – Seconde case (non residenza)
€ 0,0227/kWh
Art. 52, c.1 TUA
M3 – Recupero fascia esente abitazioni (rif. art. 52, c.3, lett. e) TUA)
€ 0,0227/kWh
Art. 52, c.3, lett. e) TUA — meccanismo di recupero
M4 – Locali, primi 200.000 kWh/mese (consumi ≤1.200.000)
€ 0,0125/kWh
Allegato I TUA + art. 3-bis D.L. 16/2012
M5 – Locali, ulteriori kWh/mese (da 200k a 1.200.000)
€ 0,0075/kWh
Allegato I TUA + art. 3-bis D.L. 16/2012
M6 – Locali >1,2M, primi 200.000 kWh/mese
€ 0,0125/kWh
Allegato I TUA + art. 3-bis D.L. 16/2012
M7 – Locali >1,2M, eccedenza (importo fisso mensile!)
€ 4.820,00/mese
Allegato I TUA — importo fisso, NON proporzionale ai kWh
M8 – Navi ormeggiate in porto (potenza > 35 kW)
€ 0,0005/kWh
Allegato I TUA (nota 79) + art. 34-bis D.L. 162/2019

⚠️ Esoneri e Agevolazioni

Esoneri dalla cauzione (Art. 53-bis, c.4 TUA):
  • Soggetti che versano anticipatamente mediante canone di abbonamento annuale
  • Amministrazioni dello Stato e enti pubblici
Riduzioni cauzione - Livelli SOAC-GE:
  • Livello BASE: 30% di riduzione della cauzione
  • Livello MEDIO: 50% di riduzione della cauzione
  • Livello AVANZATO: 100% (esonero totale della cauzione)
📋 Fonte Ufficiale:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Accise - Ufficio Disciplina Energie e Alcoli
Documento: "ALIQUOTE DI IMPOSTA VIGENTI NEL SETTORE DELLE ACCISE - Aggiornamento al 01 gennaio 2026"

📅 Scadenze Normative & Obblighi Dichiarativi 2026

⚠️ Importante: Dal 01 gennaio 2026 entrano in vigore le disposizioni del D.Lgs. 43/2025.

📅 Calendario Adeguamenti Cauzione 2026

Trimestre Mesi di Riferimento Adeguamento Entro Comunicazione ADM
I Trimestre Gennaio - Febbraio - Marzo 30 aprile 2026 Entro 10 gg dall'adeguamento
II Trimestre Aprile - Maggio - Giugno 31 luglio 2026 Entro 10 gg dall'adeguamento
III Trimestre Luglio - Agosto - Settembre 31 ottobre 2026 Entro 10 gg dall'adeguamento
IV Trimestre Ottobre - Novembre - Dicembre 31 gennaio 2027 Entro 10 gg dall'adeguamento

📋 Scadenze Versamenti Accisa

Versamento Accisa - Rate Mensili (Art. 55, comma 3, D.Lgs. 504/95 - TUA):
I soggetti obbligati versano l'accisa dovuta in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese.
Calcolo Rate Mensili:
  • Per soggetti di cui all'art. 53, comma 1, TUA (Venditori): Ciascuna rata è pari all'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette emesse nel mese solare precedente
  • Per soggetti di cui all'art. 53, commi 2 e 3, TUA (Autoconsumatori): Ciascuna rata è pari all'accisa dovuta sui quantitativi consumati per uso proprio nel mese solare precedente
📊 Dichiarazione Semestrale (Art. 55, commi 1-2, D.Lgs. 504/95 - TUA):
  • Presentazione entro fine settembre (per semestre gen-giu)
  • Presentazione entro fine marzo (per semestre lug-dic)
  • Contiene: elementi per determinazione debito d'imposta, somme versate, consumi per destinazione d'uso, aliquote applicate
⚠️ Conguaglio Semestrale (Art. 55, comma 4, D.Lgs. 504/95 - TUA):
  • Entro fine mese di presentazione dichiarazione: Versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella dichiarazione semestrale
  • Se versamenti in eccedenza: Detrazione dai successivi versamenti oppure rimborso (Art. 14 TUA)
⚠️ Comunicazioni Mensili (Art. 55, comma 13, D.Lgs. 504/95 - TUA):
  • I soggetti di cui all'art. 53, comma 1, TUA comunicano all'ADM entro fine di ciascun mese i dati sui quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso
📋 Riferimenti Normativi Principali:
  • D.Lgs. 504/1995 (TUA) - Testo Unico Accise (artt. 52, 53, 53-bis, 55)
  • D.Lgs. 43/2025 - Riforma delle accise su energia e alcoli (modifiche al TUA vigenti dal 01/01/2026)
  • Circolare ADM n. 13/2025 - Primi chiarimenti attuativi D.Lgs. 43/2025