Statuto

STATUTO

Associazione Culturale di Imprese – gliErgonauti

 

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita l'associazione culturale, per ora non riconosciuta, "GLI ERGONAUTI – ASSOCIAZIONE CULTURALE DI IMPRESE ", indicata anche solo come “GLI ERGONAUTI”. L'associazione è aconfessionale, apolitica, apartitica, e non persegue fini di lucro e svolge la

propria attività nella Regione Friuli Venezia Giulia.

 

Articolo 2 - Sede – Durata

La sede è a Udine (UD), Largo Carlo Melzi n.c. 2, presso la sede di CONFINDUSTRIA UDINE.

L'istituzione di uno o più uffici operativi rientra tra i poteri del Consiglio di Gestione.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

 

Articolo 3 - Finalità e attività

L'associazione persegue la finalità di stimolare e promuovere il coinvolgimento dei lavoratori di tutti i livelli occupati nelle imprese associate in iniziative culturali mirate a diffondere e condividere la conoscenza in ambito letterario, musicale, artistico, storico e di costume, per favorire la coesione del personale all' interno delle singole aziende, la diffusione della cultura e dell'arte a tutti i livelli aziendali, lo scambio di idee e contenuti fra gli aderenti alle iniziative realizzate, l’accesso alle iniziative stesse a costi competitivi rispetto quello che i singoli potrebbero sostenere.

L'associazione si propone, inoltre, di far percepire il luogo di lavoro come un ambiente in grado di sviluppare le potenzialità della persona, consentirle di esprimere al meglio le proprie capacità e acquisire, anche attraverso le relazioni interpersonali, professionalità sempre più qualificate ed una migliore qualità della vita sia all' interno dell' azienda che fuori da essa anche in un'ottica di sviluppo della responsabilità sociale e culturale delle imprese nei confronti delle comunità e dei territori con i quali esse si interfacciano.

Per la realizzazione di tali finalità l’associazione potrà svolgere le attività più idonee, quali l'organizzazione di mostre, convegni, conferenze, esposizioni, laboratori e concerti, sia negli spazi aziendali che in altri luoghi; l'organizzazione di viaggi, corsi di studio e di apprendimento manuale, tirocini formativi e di specializzazione (es. corsi di guida sicura, pronto soccorso, difesa personale); organizzare manifestazioni ludiche e celebrative; creare biblioteche e videoteche aziendali, intrattenimenti per bambini; internet points; organizzare degustazioni; stipulare contratti a prezzi competitivi per l'acquisto di qualunque genere merceologico (c.d. tessere aziendali); mettere a disposizione gli spazi aziendali delle imprese associate per l’esposizione e la vendita di creazioni artistiche; mettere in atto attività di recupero per la valorizzazione delle storie di impresa e del lavoro (sistematizzazione di archivi e musei aziendali) da realizzare attraverso azioni partecipate e con il pieno coinvolgimento dei lavoratori anche di passate generazioni, allo scopo di consolidare la corporate identity ovvero per coltivare e rafforzare il senso di appartenenza ad un comune progetto imprenditoriale e al fine di non disperdere i valori della conoscenza e dell’esperienza costruiti nel tempo.

L’associazione potrà partecipare ad altre iniziative analoghe anche al di fuori del territorio; potrà intervenire a trasmissioni radiofoniche e televisive per promuovere i propri scopi; potrà ospitare nei locali aziendali delle imprese associate personalità rappresentative della cultura (es. presentazione di libri, pellicole cinematografiche, produzioni artistiche); potrà realizzare pubblicazioni a stampa e video per promuovere, catalogare e documentare le iniziative svolte o da svolgere nonché stringere relazioni ed avviare collaborazioni con strutture analoghe (fondazioni, associazioni, enti..) in funzione di scambi di esperienze, di iniziative, di format di eventi, di visite reciproche e di quant'altro sia coerente con la mission dell'associazione stessa.

L'associazione culturale è soggetta - per tutta la sua durata - al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o “capitale”, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

 

Articolo 4 - Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) contributi di privati e di persone giuridiche;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d) contributi di organismi internazionali, compresi contributi derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti per l’ottenimento di fondi comunitari di qualunque genere;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali

h) rendite dei titoli, dei capitali e dei beni di proprietà dell’associazione;

i) qualsiasi altra entrata proveniente da qualsiasi attività e/o iniziativa.

 

Articolo 5 - Associati: diritti e doveri - inizio e conclusione del rapporto

Sono associati, oltre ai fondatori che risultano dall'atto costitutivo e da coloro che entrano a far parte dell'associazione nei primi 2 (due) mesi dalla sua costituzione, tutte le persone fisiche e giuridiche (quest'ultime private o pubbliche) che, presentando formale richiesta di adesione inoltrata all'organo amministrativo dell'ente, la vedano accolta da delibera del Consiglio di Gestione che sarà assunta alla prima riunione utile, eventualmente appositamente da convocarsi secondo modi e tempi prescritti da apposito regolamento.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • SOCI ATTIVI: costituiti solo da imprese titolari di partita IVA chiamati a svolgere un ruolo operativo per il raggiungimento degli scopi associativi; nel caso di società associata la stessa dovrà delegare una persona fisica che la rappresenti. Tale persona dovrà essere un dipendente o un amministratore dell' impresa associata o avere ruoli operativi nella stessa;
  • SOCI SOSTENITORI: costituiti solo da soggetti privati maggiorenni che beneficiano delle attività svolte dall'associazione;
  • SOCI ONORARI: costituiti da enti pubblici elo privati, non aventi fini di lucro, anche rappresentanti di categorie lavorative che possano in qualsiasi modo veicolare, promuovere e sostenere le finalità associative. Nel caso di società (ente pubblico o privato) associata, la stessa dovrà delegare una persona fisica che la rappresenti. Tale persona dovrà essere un dipendente o un amministratore dell'impresa associata o avere ruoli operativi nella stessa.

I soci attivi e sostenitori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale che sarà stabilita dal Consiglio di Gestione ogni anno, entro i limiti sotto precisati.

La quota associativa dei soci attivi dovrà essere compresa tra euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ed euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

La quota associativa dei soci sostenitori dovrà essere compresa tra euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e euro 200,00 (duecento virgola zero zero).

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Le somme versate per le quote sociali non sono in alcun caso rimborsabili. Le quote associative sono intrasmissibili a non rivalutabili. Gli associati cessano di appartenere all’associazione per

  • recesso;
  • esclusione;
  • estinzione dell'ente o dell'impresa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Gestione e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione di un associato non può essere deliberata dal Consiglio di Gestione che per gravi motivi.

Costituisce grave motivo e può legittimare l’esclusione l’ammissione a procedura concorsuale di un'impresa associata, la condanna penale di un associato persona fisica o il mancato pagamento della quota associativa anche solo per una annualità.

L’esclusione di un associato può essere proposta da un organo statutario o da un qualunque associato solo in seguito a palese violazione del dettato statutario o deliberata azione di danneggiamento materiale o morale nei confronti dell'associazione.

La relativa decisione viene presa a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) degli amministratori.

Il Consiglio di Gestione è tenuto a notificare tale decisione all’associato interessato per mezzo di raccomandata. L'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro tre mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati possono partecipare alla vita associativa in qualunque momento. Tutti gli associati hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche amministrative. Gli associati hanno il diritto di visione dei libri dell'associazione. Gli associati hanno l'obbligo di attenersi allo statuto dell’associazione ed alle deliberazioni degli organi dell'associazione anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme. E' altresì compito dei soci attivi cooperare al raggiungi mento degli scopi dell'associazione. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

E' cura del Consiglio di Gestione o a persone da esso delegate tenere aggiornato il libro degli associati.

 

Articolo 6 – Organi

Sono organi dell'associazione:

  • l' assemblea degli associati;
  • il Consiglio di Gestione;
  • il Comitato Artistico Culturale:
  • il Direttore Artistico Culturale;
  • il Segretario – Tesoriere;
  • il Revisore Unico o il collegio dei Revisori;
  • il Collegio dei Probiviri.

 

Articolo 7 – Assemblea

L'assemblea è sovrana; essa si riunisce in sessione ordinaria con il potere di:

  • eleggere i membri del Consiglio di Gestione che spettano alla sua competenza;
  • deliberare a riguardo del programma di attività proposto dal Consiglio;
  • approvare il bilancio;
  • approvare gli eventuali regolamenti;
  • deliberare sugli aspetti attinenti alla gestione dell'associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio di Gestione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero sei mesi qualora lo richiedano particolari esigenze, per deliberare sugli argomenti di sua competenza. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Gestione con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare e della data di prima e seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con comunicazione scritta (cartacea o digitale) inviata a tutti gli associati ed affissa presso la sede dell'associazione.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione l 'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Un associato impossibilitato a partecipare all'assemblea può delegare un altro associato a rappresentarlo. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Il diritto di voto è prerogativa degli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale dove prevista. Ogni associato ha diritto ad un voto per ogni euro di quota sottoscritta. Ciascun socio onorario ha diritto a un voto.

L'assemblea può essere convocata dal Consiglio di Gestione stesso quando lo ritenga necessario o dal Consiglio di Gestione su richiesta di almeno un decimo degli associati. Le delibere dell'assemblea e gli eventuali allegati vengono verbalizzati da un segretario e sottoscritti dal presidente, dove non fosse obbligatoria la presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale. I verbali di tutte le assemblee sono resi accessibili alla libera consultazione da parte degli associati mediante trascrizione sul relativo libro e affissione presso la sede dell'associazione, coi relativi allegati, ivi compreso il bilancio, allorché approvato.

L'assemblea si riunisce in sessione straordinaria con il potere di:

  • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto. Il quorum costitutivo è fissato in prima convocazione in almeno la metà del valore complessivo delle quote sottoscritte, in seconda convocazione il quorum è di un terzo del valore complessivo delle quote sottoscritte. Il quorum deliberativo è fissato nella maggioranza del valore complessivo delle quote sottoscritte dai soci presenti;
  • deliberare sullo scioglimento dell'associazione con gli stessi quorum sopra previsti.

Per l'assemblea straordinaria valgono le stesse norme dell'ordinaria in tema di convocazione, deleghe, verbalizzazione.

 

Articolo 8 - Consiglio di Gestione

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da tre membri, due dei quali

scelti fra i soci o loro delegati; il terzo membro è, di diritto, il Delegato alla cultura di Confindustria Udine. Qualora tale Delegato, per qualsiasi motivo, non venga nominato in seno a Confindustria Udine, il Consiglio di Gestione sarà composto da due membri fino a che il membro di diritto non assuma il proprio incarico. Qualora venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, scade tutto il Consiglio di Gestione e si provvede a nuove nomine. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ciascun membro del Consiglio ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in

giudizio ed è facoltizzato a dare esecuzione alle delibere del Consiglio.

 

Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della associazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie. Il Consiglio di Gestione inoltre approva il Preventivo e il Consuntivo Artistico nonché le attività del Direttore Artistico Culturale.

 

Articolo 10 - Delibere e convocazioni del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Si riunisce ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione è fatta con invito scritto (cartaceo o digitale), spedito almeno due giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno da trattare. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, con votazione palese.

 

Articolo 11 - Segretario – Tesoriere

Il Segretario - Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio che sottoscrive insieme al Presidente. Cura la tenuta dei libri verbali delle assemblee e del Consiglio, nonché il libro degli associati. Cura altresì la gestione della cassa e la contabilità dell' associazione, curando i rapporti con i professioni esterni incaricati.

Redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio. Il Segretario - Tesoriere può anche essere esterno all'associazione. E' nominato dal Consiglio di Gestione e dura in carica un triennio salvo revoca.

 

Articolo 12 - Deleghe ed incarichi: comitato—Artistico Culturale e Direttore Artistico CuIturale

ll Consiglio di Gestione deve nominare, determinandone eventuali compensi, un Comitato Artistico

Culturale e un Direttore Artistico Culturale, che svilupperanno le attività associative secondo le

indicazioni e entro i limiti di spesa determinati dal Consiglio di Gestione.

Il Comitato Artistico Culturale sarà composto da tre a nove membri, scelti tra persone competenti e

qualificate per l'incarico anche al di fuori della compagine associativa e supporta il Direttore Artistico Culturale in materia artistica. Il Comitato ogni anno redige entro il 20 (venti) ottobre il

Preventivo ed entro il 31 (trentuno) marzo il Consuntivo. Entrambi i documenti devono essere presentati al Consiglio per l'approvazione. I componenti del Comitato possono essere delegati più

Il Direttore Artistico Culturale fa parte del Comitato; è nominato dal Consiglio di Gestione che ne determina la durata e gli eventuali emolumenti.

Cura l'immagine dell'Associazione e valuta ed avalla o meno la validità artistica/culturale delle iniziative da intraprendere. Ha potere decisionale su tutti i progetti, anche grafici ed editoriali, cartacei e/o digitalizzati, realizzati da e per l'associazione, entro i limiti di indirizzo dettati dal Consiglio di Gestione. Può bocciare qualsiasi iniziativa ritenga negativa per l'immagine e il decoro dell’associazione. Il Direttore Artistico Culturale risponde per le sue attività e deleghe al solo Consiglio di Gestione.

Dura in carica un anno e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualunque momento dal Consiglio di Gestione.

 

Articolo 13 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell’associazione culturale coincide con l’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). Per ogni esercizio sociale il Consiglio di Gestione deve predisporre il bilancio. Il bilancio

è reso accessibile alla libera consultazione da parte degli associati mediante affissione presso la sede dell’associazione culturale. E’ fatto divieto, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, di distribuire fra gli associati gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'associazione culturale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.

 

Articolo 14 - Revisore unico e Collegio dei Revisori

L’esercizio finanziario sarà controllato da un Revisore Unico o da un Collegio di tre Revisori nominati dalI’assemblea ordinaria. Il Revisore Unico o i componenti il Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore Unico o il Collegio durano in carica tre anni ed avranno scadenza coincidente a quella del Consiglio. Il Collegio dei Revisori si dota di un regolamento interno di funzionamento che sottopone in via consultiva al Consiglio di Gestione. La nomina di tale organo è facoltativa

 

Articolo 15 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea fra tutti i soci. La carica

è gratuita, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico.

I soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra loro a meno che non siano per statuto di competenza di altri organi.

I Probiviri decidono sul ricorso in materia di esclusione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

 

Articolo 16 - Gratuità delle cariche

I componenti il Consiglio di Gestione, il Revisore Unico o Collegio dei Revisori e i Probiviri non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute

per ragioni d’ufficio.

 

Articolo 17 – Scioglimento

In caso di scioglimento i beni dell'associazione, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti saranno devoluti ad associazioni ed istituti aventi scopo analogo o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. A tal fine l'assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

 

Articolo 18 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia.