Statuto

 

STATUTO

Modificato da ultimo con Deliberazione dell’Assemblea dei Delegati riunita il

15 luglio 2022

 

INDICE

TITOLO 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI 

Costituzione e denominazione (art. 1)
Sede (art. 2)
Adesione ad altre organizzazioni (art. 3)
Scopi dell’Associazione (art. 4)

TITOLO 2

SOCI 

Perimetro della rappresentanza (art. 5)
Rapporto associativo (art. 6)
Diritti dei soci (art. 7)
Doveri dei soci (art. 8)
Sanzioni (art. 9)
Perdita della qualità di socio (art. 10)
Contributi (art. 11)

TITOLO 3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Capo I - GRUPPI E SOTTOGRUPPI DI CATEGORIA 

Gruppi di categoria (art. 12)
Assemblea di Gruppo e Organi interni (art. 13)
Modalità di convocazione e di deliberazione dell’Assemblea di Gruppo (art. 14)
Funzionamento dei Gruppi (art. 15)

Capo II - ORGANI SOCIALI

Organi sociali (art. 16)
Assemblea dei Delegati (art. 17)
Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati (art. 18)
Consiglio Generale (art. 19)
Compiti del Consiglio Generale (art. 20)
Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale (art. 21)
Consiglio di Presidenza (art. 22)
Presidente e Vice Presidenti (art. 23)
Commissione di designazione e procedure di consultazione (art. 24)
Tesoriere (art. 25)
Consiglio di indirizzo etico e dei Valori Associativi (art. 26)
Collegio dei Revisori dei conti (art. 27)
Collegio dei Probiviri (art. 28)

 

TITOLO 4

ARTICOLAZIONI RAPPRESENTATIVE INTERNE Articolazioni rappresentative interne (art. 29)
Delegato alla Piccola Industria (art. 30)
Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria (art. 31)
Commissioni consultive – Gruppi di lavoro (art. 32)
Disposizioni generali sulle cariche (art. 33)
Formazione delle liste e modalità di votazione (art. 33 bis)

TITOLO 5

STRUTTURA INTERNA
Attività dell’Associazione (art. 34)
Direttore (art. 35)

TITOLO 6

FONDO COMUNE E BILANCI
Fondo comune (art. 36)
Conto preventivo e rendiconto consuntivo (art. 37)

TITOLO 7

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Modificazioni dello Statuto (art. 38)
Scioglimento dell’Associazione (art. 39)
Disposizioni particolari (art. 40)

Norma di rinvio (art. 41)

TITOLO 1

 

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

 Art. 1 Costituzione e denominazione

  1. E’ costituita, con durata illimitata, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Udine (*), denominata Confindustria Udine.
  2. L’Associazione, organismo autonomo e indipendente di rappresentanza del sistema industriale della Provincia di Udine (*), aderisce quale associato effettivo alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per gli altri soci.
  3. L’Associazione partecipa al processo di sviluppo, contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del territorio.
  4. In ottemperanza alla riforma di Confindustria, approvata dalla Giunta del 10 ottobre 2013 e denominata Riforma Pesenti, e ai conseguenti provvedimenti attuativi, l’Associazione aderisce, nel quadro dell’efficientamento del sistema Confindustria e dei suoi meccanismi di funzionamento, alla realizzazione dell’adattività del modello organizzativo alle evoluzioni del contesto esterno e delle esigenze delle imprese attraverso la partecipazione ai processi di aggregazione, di cui all’articolo 4 dello statuto confederale, orientati ad articolazioni territoriali di perimetro regionale.
  5. L’Associazione adotta il Codice etico e dei Valori Associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando a essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegnando i soci alla sua osservanza.

 (*) Nota: Provincia di Udine intesa con riferimento al perimetro territoriale costituito dall’attuale Provincia.

Art. 2 Sede

  1. L’Associazione ha sede in Udine e una articolazione territoriale costituita dalla Delegazione di Tolmezzo.
  2. Con deliberazione del Consiglio Generale, sentito il Consiglio di Presidenza, possono essere istituiti delegazioni, uffici e recapiti a carattere permanente o temporaneo in altre località.
  3. L’attività, l’organizzazione e i compiti delle articolazioni di cui ai commi 1 e 2 saranno determinati da apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio Generale.

Art. 3 Adesione ad altre organizzazioni

  1. L’Associazione può aderire a Organizzazioni e Organismi similari a carattere internazionale, comunitario, nazionale, interregionale, regionale e interprovinciale, come pure a Consorzi che abbiano finalità compatibili con quelle dell’Associazione.
  2. L’adesione è deliberata dal Consiglio Generale, salvo che lo stesso non ritenga necessario ottenere la preventiva approvazione dell’Assemblea dei Delegati.

 Art. Scopi dell’Associazione

  1. L’Associazione, nel rispetto della ripartizione dei ruoli organizzativi e delle competenze all’interno del sistema confederale, opera in forma autonoma e indipendente, ha carattere volontario e apartitico, persegue i seguenti scopi:
  • promuovere le finalità economiche e sociali dell’impresa, i valori dell’imprenditorialità, della crescita e dello sviluppo, nonché salvaguardare l’iniziativa economica privata e le relative garanzie costituzionali, con l’impegno ad operare nel rispetto dei principi di mercato e della libera concorrenza;
  • promuovere l’organizzazione degli imprenditori della provincia e la loro solidarietà e collaborazione nel contesto di una libera società;
  • assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che vi fanno riferimento;
  • erogare servizi efficienti sia di interesse generale che su tematiche specifiche;
  • elaborare e promuovere organiche politiche industriali finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo con particolare attenzione alle politiche di sviluppo economico territoriale;
  • partecipare a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità quali leve competitive per lo sviluppo del territorio;
  • sviluppare il sistema di relazioni industriali con obiettivi di recupero e crescita della competitività;
  • promuovere l’internazionalizzazione delle imprese e concorrere all’attrattività del territorio;
  • promuovere e sostenere l’evoluzione tecnologica, il rafforzamento del tasso di innovazione e l’apertura al mercato digitale globale.
  1. Per perseguire tali scopi l’Associazione:
  • rappresenta le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società;
  • rappresenta e assiste le imprese associate nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
  • esamina e tratta le controversie collettive e individuali concernenti le imprese associate;
  • promuove, sviluppa e tutela, anche con azioni e contrattazioni collettive, gli interessi morali, sindacali, economici, tributari e tecnici dell’industria provinciale e dell’imprenditoria in genere in armonia con quelli generali;
  • promuove iniziative fra gli associati, anche nel campo tecnico, economico e scientifico, per un più favorevole sviluppo e progresso dell’attività industriale della provincia;
  • designa o richiede la nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, in commissioni e Organizzazioni in genere, nei quali la rappresentanza sia ritenuta utile e necessaria;
  • organizza ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sindacali e su problemi di interesse generale e provvede all’informazione e alla consulenza agli associati sui problemi specifici dell’imprenditorialità in tutti i settori;
  • sviluppa le attività inerenti alla formazione professionale, ivi compresa la formazione continua destinata agli imprenditori e ai loro collaboratori, sia con specifiche iniziative, sia collaborando con gli organi pubblici e privati interessati;
  • cura le relazioni con le altre Organizzazioni imprenditoriali, come pure con altre Associazioni a finalità sociale, politica, sindacale e sportiva;
  • svolge tutte le attività connesse al conseguimento dei fini istituzionali, ivi comprese le attività strumentali allo sviluppo del mercato del lavoro e le attività editoriali funzionali ai ruoli di servizio e di rappresentanza propri dell’Associazione.
  1. L’Associazione non persegue scopi di lucro e non ha natura commerciale; può, peraltro, promuovere o partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, società, consorzi e in generale a organismi previsti e regolati dalla legislazione vigente, nonché svolgere attività di natura commerciale e finanziaria, purché in entrambi i casi con finalità strumentalmente dirette alla migliore realizzazione degli scopi statutari.

  

TITOLO 2

SOCI

 Art. Perimetro della rappresentanza

  1. Possono aderire all’Associazione le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un’organizzazione complessa e che:
  • siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall’ordinamento generale;
  • diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l’esercizio dell’attività imprenditoriale;
  • si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall’Associazione anche secondo quanto disposto dal codice etico e dei valori associativi;
  • dispongano di un’adeguata struttura organizzativa evidenziando un sufficiente potenziale di crescita ed un assetto gestionale non riconducibile a società di comodo o di fatto.
  1. Le imprese con i requisiti di cui al comma 1 sono inquadrate nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.
  2. Sono soci effettivi:
  • le imprese, che abbiano un’Associazione o una Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Udine (*) o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l’ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
  • le imprese il cui rapporto contributivo con il sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

(*) Nota: Provincia di Udine intesa con riferimento al perimetro territoriale costituito dall’attuale Provincia.

  1. Sono soci ordinari di territorio le imprese, che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Udine (*) o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.
  2. Possono, inoltre, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi o soci ordinari di territorio, che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà o raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.
  3. Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto dei principi confederali in materia.
  4. Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o come soci aggregati.
  5. Tutti i soci sono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Udine e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.

 Art. Rapporto associativo 

  1. La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, il quale all’atto della presentazione riceverà copia dello Statuto, deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e deve contenere la dichiarazione espressa e l’obbligo di accettare tutte le norme del presente Statuto, di osservare scrupolosamente la disciplina contrattuale e sociale e di impegnarsi al pagamento dei contributi deliberati dagli organismi statutari, nonché di rispettare il Codice Etico e dei Valori Associativi.
  2. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico e dei Valori Associativi.
  3. Sulla domanda di ammissione il Consiglio di Presidenza si pronuncia a maggioranza semplice dei voti presenti e a scrutinio palese nel caso si tratti di socio effettivo, a maggioranza dei due terzi di voti e a scrutinio palese nel caso si tratti di socio ordinario di territorio, sentito il parere del Capogruppo competente. L’accoglimento della domanda comporta l’iscrizione nel libro dei soci.
  4. Della decisione positiva o negativa deve essere data comunicazione alle imprese o ai soggetti imprenditoriali che abbiano presentato istanza di adesione nonché a tutti i soci.
  5. Contro l’eventuale deliberazione negativa è ammesso ricorso da parte dell’impresa richiedente al Consiglio Generale. In caso di ulteriore rigetto potrà essere presentato entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dall’impresa richiedente ricorso al Collegio speciale dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo ed inappellabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
  6. I soci possono impugnare la deliberazione di accoglimento della domanda di adesione con l’indicazione dei motivi procedurali e/o delle ragioni di contro interesse mediante ricorso al Collegio speciale dei Probiviri entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4. Il Collegio speciale dei Probiviri deciderà in modo definitivo e inappellabile entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effettivo sospensivo.
  7. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
  8. L’adesione, qualora sia accolta, impegna i soci fino alla fine del secondo anno solare successivo a quello dell’iscrizione e s’intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, se non è disdetta almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata o a mezzo pec.

 Art. Diritti dei soci 

  1. I soci effettivi e i soci ordinari di territorio hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza, e di servizio poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema confindustriale.
  2. I soci, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto, hanno i seguenti diritti:
  • soci effettivi: partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo in tutti gli organi dell’Associazione;
  • soci ordinari di territorio: partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione con esclusione della capacità di elettorato passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell’Associazione e incarichi anche di rappresentanza esterna di livello confederale;
  • i soci aggregati: partecipazione, intervento ed elettorato attivo nelle Sezioni e nei Gruppi.
  1. Per i soci aggregati restano escluse tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di contenuto politico, tecno/economico e sindacale, da parte dell’Associazione.
  2. I soci hanno diritto ad avere attestata la partecipazione al sistema confederale e di utilizzare il logo ed i segni distintivi di appartenenza al sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

 Art. Doveri dei soci

  1. L'adesione all’Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico e dei Valori Associativi.
  2. L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
  3. Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.
  4. In particolare l’impresa associata deve:
  • partecipare attivamente alla vita associativa;
  • non fare contemporaneamente parte, con riferimento ai soci effettivi ed ai soci ordinari di territorio, di Associazioni aderenti a organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi. Spetta al Consiglio di Presidenza la valutazione sulla ricorrenza della natura concorrenziale di tali Associazioni previo confronto, per situazioni di particolare rilevanza, con il Vice Presidente confederale con delega all’organizzazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l’assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti;
  • fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
  • versare i contributi associativi, secondo le modalità e i termini fissati dall'Associazione;
  • non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Udine ovvero da altra componente del sistema, senza un preventivo coordinamento con l’Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l’utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale.
  1. Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione anche se svolgono attività o abbiano sede nel territorio provinciale.

 Art. Sanzioni

  1. I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni rapportate alla gravità degli inadempimenti:
  • censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all’interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
  • sospensione dell’impresa associata: deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi. La sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;
  • decadenza dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l’accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita del completo inquadramento, laddove richiesto, e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
  • espulsione dell’impresa associata: deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei presenti in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi. L’espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi, validati dal Consiglio di Presidenza, di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
  • radiazione del rappresentante in Associazione: deliberata a maggioranza dei presenti dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono di conservare il rapporto associativo con l’azienda. Con la delibera l’azienda è sollecitata a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.
  1. E’ ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
  2. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 Art. 10 Perdita della qualità di socio

  1. La qualità di socio si perde:
  • per cessazione dell’attività aziendale;
  • per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato. Dalla sentenza dichiarativa di fallimento al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo;
  • per recesso:
  1. a seguito di voto contrario a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva solo fino alla fine dell’anno solare in corso;
  2. a seguito dell’esercizio del diritto di disassociazione per qualsiasi altro motivo tale da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
  3. Ove il socio sia incorso in altre procedure concorsuali, compreso il concordato con continuità aziendale, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
  4. La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
  5. Con la risoluzione del rapporto associativo il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione e del sistema confederale.

 Art. 11 Contributi

  1. L’Associazione trae i mezzi necessari al proprio funzionamento dai contributi associativi fissati dall’Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio Generale ai sensi dell’articolo 17, comma 4, lettera g), che dovranno essere versati con le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.
  2. All’accertamento, alla riscossione e alla ripartizione dei contributi dovuti dal socio all’Associazione e alle altre componenti del sistema, alle quali esso partecipa, provvede una tesoreria istituita presso l’Associazione.
  3. Eventuali contributi straordinari potranno essere deliberati dall’Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio Generale per esigenze particolari, come pure a carico di appartenenti a gruppi per i quali gli Uffici dell’Associazione siano chiamati a studiare specifici problemi o a svolgere attività eccezionale.
  4. Nel corso dello svolgimento dell’attività dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
  5. L’impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi dovuti per l’intero anno solare in cui la cessazione si verifica fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6, comma 8.
  6. L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro competente nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi.
  7. Per il regime contributivo delle imprese multilocalizzate si fa rinvio alla disciplina prevista da Confindustria.

 

TITOLO 3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Capo I

GRUPPI E SOTTOGRUPPI DI CATEGORIA

 Art. 12 Gruppi di categoria 

  1. L’Associazione si compone nel suo interno di Gruppi di categoria il cui numero e denominazione sono stabiliti dal Consiglio Generale tenendo conto dell’eventuale inquadramento in sede di Associazioni Nazionali di categoria e di Federazioni nazionali di settore.
  2. A ciascun Gruppo il Consiglio di Presidenza assegna le aziende associate che svolgono la medesima attività o attività affini.
  3. Le aziende che esercitano contemporaneamente distinti rami di attività produttiva in settori diversi saranno assegnate al Gruppo di categoria corrispondente all’attività prevalente. Su richiesta potranno essere ammesse a partecipare senza diritto di elettorato attivo e passivo all’attività dei Gruppi di categoria corrispondenti all’attività complementare svolta.
  4. Le aziende che per la loro specifica attività non siano assegnabili ad un Gruppo costituito, saranno assegnate al Gruppo più affine.
  5. Ogni Gruppo ha il compito di studiare e approfondire i problemi della categoria e quelli specifici di singole aziende e di formulare proposte per la loro più ampia trattazione da parte dell’Associazione.

  Art. 13 Assemblea di Gruppo e Organi interni 

  1. Gli iscritti assegnati a ciascun Gruppo costituiscono l’Assemblea di Gruppo e questa è convocata dal Presidente alla scadenza di ogni biennio degli anni pari tenendo conto del periodo fissato allo scopo dal Consiglio Generale per eleggere e nominare:
  • il Capogruppo che fa parte di diritto del Consiglio Generale dell’Associazione;
  • i membri del Comitato di Gruppo;
  • i Delegati del Gruppo all’Assemblea dei Delegati.
  1. L’Assemblea, inoltre, vota per l’elezione di altri Consiglieri scelti nella lista di candidati di cui all’articolo 15, comma 9, del Delegato alla Piccola Industria di cui all’articolo 30 e di due rappresentanti della Piccola Industria nel Consiglio Generale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b. 2.
  2. Per gli adempimenti connessi all’elezione del Delegato alla Piccola Industria e di due rappresentanti della Piccola Industria nel Consiglio Generale di cui al comma 2 hanno diritto al voto esclusivamente gli iscritti aventi il titolo di piccoli industriali secondo le previsioni del presente Statuto di cui all’articolo 30 comma 1.
  3. Ogni Gruppo ha diritto a un delegato all’Assemblea dei Delegati per ogni 35.000,00 euro di contributi versati nell’anno precedente dalle imprese iscritte nel Gruppo stesso.
  4. L’Assemblea di Gruppo stabilisce la eventuale suddivisione del Gruppo in Sezioni ciascuna delle quali, e con i soli voti delle aziende appartenenti alla Sezione, elegge un proprio rappresentante nel Comitato di Gruppo che agisce d’intesa con il Capo del rispettivo Gruppo.
  5. Gli iscritti assegnati a ciascun Gruppo possono inoltre essere convocati in assemblea o in specifiche riunioni allorché lo ritengano opportuno o necessario il Presidente dell’Associazione, il Capogruppo o ne sia fatta richiesta da tante aziende del Gruppo che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alle imprese del Gruppo stesso.
  6. All’Assemblea di Gruppo spetta l’esame di tutti i problemi più importanti e di carattere generale interessanti le aziende del settore.
  7. Gli Organi di Gruppo eletti dall’Assemblea del Gruppo stesso entreranno in carica con l’insediamento del nuovo Consiglio Generale da convocarsi entro i quindici giorni successivi allo svolgimento dell’ultima Assemblea di Gruppo convocata per il rinnovo delle cariche sociali.
  8. Nel caso in cui l’Assemblea di Gruppo con le proprie deliberazioni leda l’interesse particolare dei singoli associati, questi ultimi possono, entro quindici giorni, ricorrere al Consiglio Generale dell’Associazione che deciderà inappellabilmente, sentito, occorrendo, i Probiviri.

 Art. 14 Modalità di convocazione e di deliberazione dell’Assemblea di Gruppo 

  1. L’avviso di convocazione è inviato dal Presidente a tutti i componenti il Gruppo anche a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere la data, l’ora, il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione; quest’ultima dovrà essere fissata a non meno di un’ora dalla prima.
  2. Ove l’Assemblea di Gruppo sia convocata per motivi diversi dal rinnovo degli organi del Gruppo, la convocazione può essere inviata dal Capogruppo o dal Direttore su indicazione del medesimo Capogruppo.
  3. L’avviso di convocazione che prevede all’ordine del giorno elezioni a cariche sociali deve altresì contenere l’invito ai soci appartenenti al Gruppo a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile per essere sottoposte alla votazione.
  4. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a due giorni.
  5. L’ordine del giorno può essere integrato dal Capogruppo sino a 24 ore prima dell’Assemblea ovvero in apertura dei lavori su richiesta di almeno la metà dei voti presenti che rappresentino almeno il 20 per cento dei voti totali.
  6. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente direttamente o per delega almeno il 30 per cento dei voti spettanti a tutti i soci appartenenti al Gruppo, in seconda convocazione quando ne sia presente direttamente o per delega almeno il 15 per cento.
  7. Ciascun rappresentante delle imprese socie è legittimato a farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. In alternativa ciascun socio può conferire delega scritta a un’altra persona che ricopra cariche di responsabilità nella medesima impresa risultanti dalla visura camerale o che della medesima sia dipendente con l’indicazione specifica delle funzioni svolte nell’impresa dal delegato.
  8. Ogni socio partecipante all’Assemblea non può avere più di una delega.
  9. La delega deve essere conferita, a pena di nullità, secondo le modalità temporali e procedurali stabilite dal Consiglio Generale.
  10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum deliberativo.
  11. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Capogruppo tra alzata di mano, appello nominale e scrutinio segreto.
  12. Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto. I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa in regola con gli obblighi statutari sono calcolati in base ai contributi relativi all’anno precedente a quello delle elezioni, al netto di quelli corrisposti a vantaggio di Associazioni nazionali di categoria o di Federazioni nazionali di settore, e comunque versati entro e non oltre i trenta giorni antecedenti la data dell’Assemblea.
  13. Ciascun socio effettivo e ordinario di territorio avrà diritto ad un voto corrispondente al minimo contributivo globale annuo versato con l’aggiunta:
    • dall’importo superiore al minimo contributivo annuo globale a dieci volte il minimo contributivo globale annuo di un voto ogni multiplo o frazione superiore alla metà pari al doppio del minimo contributivo globale annuo;
    • dalla cifra superiore a dieci volte il minimo contributivo globale annuo a venti volte di un voto ogni multiplo o frazione superiore alla metà pari al quadruplo del minimo contributivo annuo globale;
    • dalla cifra superiore a venti volte il minimo contributivo annuo a trenta volte di un voto ogni multiplo o frazione superiore alla metà pari a otto volte il minimo contributivo annuo globale;
    • oltre trenta volte il minimo contributivo globale annuo un voto ogni multiplo o frazione superiore alla metà pari a dodici volte il minimo contributivo annuo globale.
  14. Ai soci effettivi e ordinari di territorio iscritti in corso d'anno è attribuito un solo voto purché abbiano versato entro e non oltre i trenta giorni liberi antecedenti la data dell'Assemblea a titolo di contributo un importo corrispondente almeno al minimo contributivo globale annuo.
  15. Ai soci aggregati in regola con gli obblighi statutari è attribuito un solo voto purché abbiano versato entro e non oltre i trenta giorni liberi antecedenti la data dell’Assemblea il contributo dovuto per l’anno precedente e in misura pari almeno al minimo contributivo globale annuo.
  16. La convocazione è integrata con la comunicazione del numero dei voti cui il socio ha diritto.

 Art. 15 Funzionamento dei Gruppi 

  1. Il Capo di ciascun Gruppo di categoria d’industria, coadiuvato dai membri del rispettivo Comitato, d’intesa con il Presidente dell’Associazione, provvede a tutto quanto è necessario per il migliore andamento del Gruppo.
  2. Nell’esercizio del suo mandato, il Capogruppo avrà il compito di intrattenere i colleghi sui problemi della categoria, provvedendo, d’intesa con il Presidente dell’Associazione, a indire apposite riunioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
  3. Alle riunioni del Comitato di Gruppo intervengono, senza diritto di voto, gli altri membri del Gruppo eletti nel Consiglio Generale, i Delegati del Gruppo all’Assemblea e i componenti del Gruppo che fossero eventualmente designati quali rappresentanti in seno a organismi nazionali della Confederazione Generale dell’Industria Italiana o delle Associazioni di categoria.
  4. Alle riunioni del Comitato di Gruppo è invitato a partecipare, senza diritto di voto, il Delegato alla Piccola Industria di cui all’articolo 30.
  5. Se nel corso del biennio viene a mancare il Capogruppo il Presidente provvederà a convocare l’Assemblea di Gruppo per le corrispondenti sostituzioni.
  6. Nel caso in cui vengano a mancare componenti il Comitato di Gruppo o Delegati all’Assemblea, provvede alla sostituzione, su proposta del Capogruppo, il Comitato stesso appositamente convocato.
  7. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla normale scadenza degli organi di Gruppo.
  8. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Comitato di Gruppo, il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea di Gruppo affinché questa provveda alla sostituzione dei mancanti ed i nuovi eletti scadranno al termine del biennio di quelli rimasti in carica all’atto della loro nomina e insieme con questi.
  9. I Gruppi eleggeranno, oltre ai Capigruppo, anche altri componenti il Consiglio Generale, in numero di cinque. L’elezione di questi ultimi avverrà sulla base di una lista composta dalle candidature raccolte a cura del Consiglio di Presidenza tra gli imprenditori dei diversi Gruppi.
  10. Ciascun Gruppo disporrà di un voto ogni multiplo pari a sei volte il minimo contributivo annuo globale o frazione superiore alla metà in rapporto ai contributi versati dalle imprese appartenenti al Gruppo.
  11. Saranno eletti i 5 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

 

Capo II

ORGANI SOCIALI

 Art. 16 Organi sociali 

  1. Sono Organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea dei Delegati;
  • il Consiglio Generale;
  • il Consiglio di Presidenza;
  • il Presidente;
  • i Vice Presidenti;
  • il Tesoriere;
  • il Consiglio di indirizzo etico e dei Valori Associativi;
  • il Collegio dei Revisori contabili;
  • i Probiviri.

 Art. 17 Assemblea dei Delegati 

  1. L’Assemblea dei Delegati composta dalle persone nominate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), è convocata in via ordinaria una volta all’anno.
  2. Sono altresì componenti dell’Assemblea di cui al comma 1 il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri membri del Consiglio Generale che non siano stati eletti Delegati.
  3. Ove l’Assemblea dei Delegati è convocata per l’elezione del Presidente, deve tenersi entro e non oltre i quarantacinque giorni dallo svolgimento della riunione del Consiglio Generale che provvede, ai sensi del disposto di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), alla indicazione del Presidente designato.
  4. Sono di competenza dell’Assemblea dei Delegati:
  • l’elezione ogni quadriennio del Presidente e dei Vice Presidenti ai sensi dell’articolo 23;
  • l’approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività proposti dal Presidente;
  • l’esame delle relazioni inerenti l’attività dell’Associazione;
  • le questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività dell’Associazione sottoposte all’Assemblea;
  • la determinazione delle direttive di ordine generale per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 4 e dell’attività dell’Associazione;
  • l’esame del conto preventivo, del rendiconto consuntivo e le relative deliberazioni di approvazione;
  • la fissazione, su proposta del Consiglio Generale, della misura dei contributi di cui all’articolo 11;
  • l’elezione di tre Rappresentanti generali, di cui almeno uno in rappresentanza della grande impresa, secondo quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo;
  • l’elezione del Collegio dei Revisori contabili;
  • l’elezione dei Probiviri;
  • l’approvazione delle modificazioni dello Statuto ai sensi dell’articolo 38.
  1. Ai fini di cui al comma 4, lettera h), l’elezione ha luogo nell’ambito di due liste separate di cui una riservata alle candidature della grande impresa, formata dal Consiglio di Presidenza sulla base delle candidature presentate da soci che, non facenti parte ad altro titolo del Consiglio Generale, abbiano dichiarato la loro disponibilità entro i quindici giorni antecedenti l’Assemblea medesima.
  2. L’Assemblea dei Delegati si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando tanti Delegati che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso dei voti assembleari ne facciano domanda scritta e motivata al Presidente ovvero su iniziativa del Consiglio Generale.

 Art. 18 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati

  1. L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti l’Assemblea dei Delegati anche a mezzo fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere la data, l’ora, il luogo della riunione nonché l’ordine del giorno della prima e della seconda convocazione; quest’ultima dovrà essere fissata a non meno di un’ora dalla prima.
  2. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a sette giorni.
  3. L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti complessivamente spettanti ai componenti l’Assemblea medesima; in seconda convocazione a prescindere dal numero di voti presenti fatte salve le deliberazioni in materia di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, delibere in via straordinaria per le quali è stata richiesta la convocazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 17 comma 6 per i le quali è sempre necessaria la presenza di almeno un quinto dei voti complessivamente spettanti ai componenti l’Assemblea.
  4. All’Assemblea dei Delegati ciascun Delegato ha diritto a tanti voti quanti spettano al Gruppo di appartenenza ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 15, comma 10, diviso per il numero dei Delegati attribuiti al Gruppo stesso. Il sistema di votazione è stabilito dall’Assemblea su proposta del Presidente.
  5. Ai componenti l’Assemblea di cui all’art. 17 comma 2 spetta di diritto un voto ciascuno.
  6. Per quanto riguarda la nomina e le deliberazioni relative a persone l’Assemblea adotta necessariamente lo scrutinio segreto previa nomina di due scrutatori scelti tra i Delegati presenti.
  7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione delle deliberazioni per le quali lo statuto richieda una maggioranza diversa. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum deliberativo.
  8. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto si procede ai sensi dell’articolo 38. Le deliberazioni in via straordinaria, di cui al comma 3, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti.
  9. Ogni partecipante all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria non può avere più di una delega.
  10. La delega deve essere conferita, a pena di nullità, secondo le modalità temporali e procedurali stabilite dal Consiglio Generale.
  11. L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente più anziano d’età presente.
  12. Della riunione dell’Assemblea dei Delegati è redatto dal Segretario, nominato all’inizio della medesima su proposta del Presidente, apposito verbale sottoscritto dal Presidente stesso che, trascritto in apposito libro vidimato, è a disposizione dei soci. La consultazione del verbale è ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell’Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale.

 Art. 19 Consiglio Generale 

  1. Il Consiglio Generale è costituito:

a) dai seguenti componenti di diritto:

  1. i componenti il Consiglio di Presidenza di cui all’articolo 22, comma 1;
  2. i Capigruppo di categoria di cui all’articolo 13;
  3. i Coordinatori delle Delegazioni di cui all’articolo 2;
  4. tutti i precedenti Presidenti;

b) dai seguenti componenti elettivi:

  1. dai Rappresentanti generali eletti dall’Assemblea dei Delegati ai sensi dell’articolo 17, comma 4, lettera h), e comma 5;
  2. da due rappresentanti della Piccola Industria eletti ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3;
  3. dagli imprenditori eletti dai Gruppi con le modalità previste dall’articolo 15, comma 9;
  4. da un imprenditore in rappresentanza del Gruppo le cui imprese che ne fanno parte versino complessivamente più del venti per cento del totale dei contributi associativi, eletto in concomitanza con il rinnovo delle cariche di Gruppo dalla rispettiva Assemblea su proposta del Capogruppo;
  5. da un membro aggiunto eletto dalla sezione delle imprese siderurgiche facente parte del Gruppo delle Industrie Metalmeccaniche;

c) da tre componenti nominati dal Presidente tra soci che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

  1. Sono invitati permanenti di diritto i Revisori contabili e i Probiviri senza diritto di voto.
  2. Il Presidente può far partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto, associati di particolare competenza quali invitati permanenti nel limite massimo di tre.

  Art. 20 Compiti del Consiglio Generale 

  1. Sono compiti del Consiglio Generale:
  • proporre all’Assemblea dei Delegati il nominativo del Presidente designato ai sensi dell’articolo 23, comma 3;
  • proporre all’Assemblea dei Delegati, su proposta del Presidente designato, i Vice Presidenti dell’Associazione in numero non superiore a tre, che potranno essere scelti anche fra non componenti del Consiglio Generale stesso;
  • nominare due componenti del Consiglio di indirizzo etico e dei Valori Associativi di cui all’articolo 26, su proposta del Consiglio di Presidenza;
  • deliberare sulla composizione dei gruppi, loro aggregazione o scissione e sulla costituzione di Sezioni nonché sul numero dei componenti dei Comitati di Gruppo e/o delle Sezioni in relazione alle variazioni intervenute nella composizione dei Gruppi stessi;
  • specificare e deliberare sulle direttive di massima e sulle questioni di interesse generale concernenti le attività industriali e i compiti dell’Associazione;
  • svolgere ogni azione necessaria per l’attuazione e il conseguimento delle direttive stabilite dall’Assemblea dei Delegati e dall’Assemblea generale degli associati ove all’uopo convocata ai sensi dell’art. 23, comma 12;
  • deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l’ordinaria amministrazione sulla base delle proposte del Consiglio di Presidenza: sono eccedenti l’ordinaria amministrazione gli atti di acquisto o di vendita di immobili, i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti reali su beni immobili, i contratti di locazione o comunque di costituzione, trasferimento o modifica di diritti personali di godimento su beni immobili, i contratti di acquisto o di alienazione di partecipazioni sociali e gli accordi connessi o conseguenti, la partecipazione o l’adesione ad associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, società, organizzazioni ed enti natura privata o pubblica;
  • stabilire, su proposta del Consiglio di Presidenza, le direttive generali per la gestione economica e finanziaria del fondo comune;
  • approvare i regolamenti previsti dal presente Statuto, proposti dal Consiglio di Presidenza, qualora non rientrino o non siano demandati alla competenza di altri Organi dell’Associazione;
  • proporre all’Assemblea dei Delegati, su proposta del Consiglio di Presidenza, la fissazione della misura dei contributi associativi di cui all’articolo 11;
  • esaminare il conto preventivo e il rendiconto consuntivo predisposti dal Consiglio di Presidenza da sottoporre all’esame e alle conseguenti deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati;
  • esaminare e deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio di Presidenza in ordine alle domande di iscrizione, alle assegnazioni ai singoli gruppi e sui ricorsi di cui all’articolo 13, comma 9;
  • deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, le sanzioni di cui all’articolo 9;
  • deliberare sulla istituzione di delegazioni, uffici e recapiti di cui all’articolo 2;
  • assumere le decisioni e le deliberazioni di cui all’articolo 3;
  • fissare la data di inizio delle Assemblee di Gruppo riservate al rinnovo delle cariche sociali;
  • delegare, qualora lo ritenga opportuno, al Consiglio di Presidenza le funzioni di propria competenza, stabilendo i limiti della delega;
  • sottoporre, su proposta del Consiglio di Presidenza, all’Assemblea dei Delegati le modificazioni dello Statuto ai sensi dell’art. 38 e all’Assemblea Generale delle aziende associate la deliberazione di scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 39. 

 Art. 21 Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale

  1. Il Consiglio Generale si riunisce di norma almeno ogni quattro mesi e quando il Presidente, che lo convoca di propria iniziativa, lo ritenga opportuno, o quando al Presidente stesso ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti.
  2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.
  3. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. L’ordine del giorno può essere integrato dal Presidente fino ad un giorno prima della riunione con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento. L’integrazione può essere richiesta all’apertura dei lavori da almeno la metà dei componenti il Consiglio Generale con esclusione delle materie sopra citate.
  4. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o d’impedimento di questi dal Vice Presidente Vicario o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano presente.
  5. Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti. Per la trattazione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.
  6. Alla formazione del quorum costitutivo concorrono i membri collegati in video e in audio conferenza.
  7. Ciascun membro ha diritto a un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede necessariamente a scrutinio segreto.
  8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum deliberativo.
  9. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
  10. Per l’approvazione delle proposte di modifica statutaria e di scioglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25 per cento dei componenti totali.
  11. Il Presidente può estendere di volta in volta l’invito a partecipare a non più di tre soggetti non componenti il Consiglio Generale in relazione al contributo degli stessi alla trattazione degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno del Consiglio medesimo.
  12. Delle riunioni del Consiglio Generale è redatto dal Segretario, previamente nominato all’inizio delle riunioni medesime, apposito verbale. Il verbale è approvato nella riunione successiva. Il verbale, trascritto in apposito libro vidimato, è sempre consultabile dai componenti il Consiglio Generale in carica.

 Art. 22 Consiglio di Presidenza

  1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, da tre Vicepresidenti elettivi scelti secondo le modalità di cui all’articolo 23, commi 17 e 18, dai Vicepresidenti di diritto.
  2. Sono Vicepresidenti di diritto: il Delegato alla Piccola Industria, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria, il Presidente di ANCE Udine, il Tesoriere di cui all’art. 25 nonché il Coordinatore della Delegazione di cui all’articolo 2, comma 1.
  3. Sono compiti del Consiglio di Presidenza:
  • coadiuvare il Presidente nell’espletamento del suo mandato nonché svolgere tutti i compiti e le funzioni che gli siano demandati dal Consiglio Generale per dare attuazione alle direttive di massima dallo stesso Consiglio specificate e deliberate nonché alla soluzione delle questioni di interesse generale concernenti le attività industriali e l’azione dell’Associazione;
  • deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario non eccedenti l’ordinaria amministrazione provvedendo a curare la gestione dell’Associazione;
  • sottoporre al Consiglio Generale le proposte sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario eccedenti l’ordinaria amministrazione e sulle direttive generali per la gestione economica e finanziaria del fondo comune;
  • nell’ambito delle direttive dell’Assemblea dei Delegati e del Consiglio Generale, stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e predisporre i piani per l’azione a medio e lungo termine da sottoporre al Consiglio Generale;
  • deliberare sull’ammissione dei soci e sull’assegnazione degli stessi ai singoli Gruppi di categoria d’industria;
  • stabilire nei confronti dei soci le sanzioni disciplinari e i provvedimenti di cui all’articolo 9 da sottoporre al Consiglio Generale;
  • esercitare, in caso di urgenza, le attribuzioni del Consiglio Generale al quale deve però riferire, per la ratifica, nella prima adunanza utile, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti elettivi;
  • sovrintendere alla gestione del Fondo comune e predisporre il conto preventivo e il rendiconto consuntivo dell’Associazione ai fini dei successivi provvedimenti del Consiglio Generale e dell’Assemblea dei Delegati;
  • nominare, su proposta del Presidente, il Tesoriere di cui all’art. 25;
  • sottoporre al Consiglio Generale, su proposta del Presidente, la nomina di due componenti il Consiglio di indirizzo etico e dei Valori Associativi di cui all’articolo 26;
  • nominare, su proposta del Presidente, il Direttore ed i dirigenti dell’Associazione, scegliendoli tra persone estranee agli associati e stabilendone il trattamento economico e normativo;
  • approvare l’organico del personale necessario per il funzionamento dell’Associazione ed adottare i provvedimenti conseguenti di assunzione e licenziamento;
  • designare o nominare i rappresentanti dell’Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organizzazioni in genere qualora ciò non sia demandato ad altri organi sociali;
  • curare la raccolta dei nominativi espressi dagli associati, che andranno a formare la lista delle candidature a componente del Consiglio Generale prevista dall’articolo 15, comma 9;
  • curare la raccolta dei nominativi espressi dagli associati che andranno a formare le liste delle candidature a Rappresentanti generali prevista dall’articolo 17, comma 4 lettera h) e comma 5;
  • curare la raccolta dei nominativi espressi dagli associati aventi il titolo di piccoli industriali secondo quanto stabilito dal presente statuto, che andranno a formare la lista delle candidature a Delegato alla Piccola Industria ai sensi dell’articolo 30, comma 1;
  • curare la raccolta dei nominativi espressi dagli associati che andranno a formare la lista dei candidati a Revisori contabili e a Probiviri ai sensi degli articoli 27 e, rispettivamente, 28;
  • proporre al Consiglio Generale le modificazioni dello Statuto ai sensi dell’art. 38 e la deliberazione di scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 39 ai fini della successiva determinazione dell’Assemblea dei Delegati e, rispettivamente, dell’Assemblea Generale delle aziende associate.
  1. Il Consiglio di Presidenza è periodicamente convocato dal Presidente almeno ogni due mesi o quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
  2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato anche a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima.
  3. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente più anziano di età presente.
  4. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti.
  5. Ciascun membro ha diritto a un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede necessariamente a scrutinio segreto.
  6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum deliberativo. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
  7. Per l’approvazione delle proposte di modifica statutaria e di scioglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
  8. Delle riunioni del Consiglio di Presidenza è redatto dal Segretario, previamente nominato all’inizio delle riunioni medesime, apposito verbale. Il verbale è approvato nella riunione successiva. Il verbale, trascritto in apposito libro vidimato, è sempre consultabile dai componenti il Consiglio di Presidenza in carica.

 Art. 23 Presidente e Vice Presidenti

  1. Il Presidente dell’Associazione è eletto ogni quattro anni dall’Assemblea dei Delegati negli anni dispari, su proposta del Consiglio Generale.
  2. A tal fine la Commissione di designazione di cui all’articolo 24, sottopone al Consiglio Generale le valutazioni su un massimo di tre candidati, sui rispettivi programmi e sulle indicazioni emerse dalla consultazione dei soci, ivi compresa la dimensione del consenso, con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino, per iscritto, di raccogliere il consenso di almeno il 20 per cento dei voti espressi da imprese associate in qualità di soci effettivi ed ordinari di territorio in regola con gli obblighi associativi. I voti sono attribuiti secondo le modalità di cui all’art. 14, commi 14 e 15.
  3. Sulla base della relazione della Commissione, previo accertamento da parte del Collegio speciale dei Probiviri di cui all’articolo 28, comma 15, del possesso in capo al candidato o ai candidati dei requisiti di completo e regolare inquadramento nel sistema confederale, il Consiglio Generale, previa presentazione delle dichiarazioni programmatiche del candidato o dei candidati proposti, individua il nominativo del Presidente designato da proporre al voto dell’Assemblea dei Delegati con il voto favorevole almeno della maggioranza assoluta dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche essendo computate ai fini del quorum le schede nulle.
  4. Ove non sia stato raggiunto il quorum richiesto alla prima votazione:
  • in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
  • in caso di due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione. Le proposte s’intendono entrambe respinte se non si raggiunge il quorum minimo;
  • in caso di tre candidati, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio. Le proposte si intendono respinte se non si raggiunge il quorum minimo;
  • in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, il Consiglio Generale viene nuovamente convocato per la ripetizione della votazione. Le proposte s’intendono respinte alla terza votazione laddove non si raggiunga il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
  1. In caso di respingimento della proposta o delle proposte di candidatura di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d), la Commissione di designazione procede a nuove consultazioni. In caso di nuovo esito negativo, va ripetuta, la procedura di consultazione ivi compresa la nomina della Commissione di designazione.
  2. Il Presidente dura in carica un quadriennio e non è rinnovabile.
  3. Nel caso di assenza accertata di candidati, previo parere favorevole da parte del Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, la Commissione di designazione può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio. La proposta deve essere approvata, ai fini della sottoposizione all’Assemblea dei Delegati, a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con la presenza almeno di tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l’80% dei componenti presenti. L’Assemblea dei Delegati provvede ad approvare la proposta con il voto favorevole di almeno il 75% dei voti presenti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti ai componenti l’Assemblea medesima.
  4. Il Presidente in carica decade automaticamente in caso di mancato insediamento della Commissione di designazione di cui all’articolo 24, accertato e dichiarato dal Collegio speciale dei Probiviri confederali, almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato.
  5. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni o per impedimento il Vice Presidente Vicario o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente più anziano d’età svolge temporaneamente le funzioni di Presidente in attesa che sia completata la procedura per l’elezione del nuovo Presidente. A questi fini la Commissione di designazione deve essere insediata entro i 30 giorni successivi.
  6. Il Presidente, a ogni valido effetto, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.
  7. Al Presidente spetta il perseguimento degli scopi dell’Associazione di cui all’articolo 4. A questi fini esercita la rappresentanza degli interessi delle imprese associate. Egli provvede all’esecuzione delle direttive e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza; coordina l’attività associativa; sovrintende all’ordinaria amministrazione; vigila sull’andamento degli uffici e dei servizi dell’Associazione; promuove l’istituzione di nuovi servizi con facoltà di dotarsi di un proprio ufficio stampa; adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto o delegate dai competenti Organi della Associazione.
  8. Il Presidente può convocare, sentito il Consiglio di Presidenza, l’Assemblea generale delle aziende associate per la trattazione, con valenza anche esterna, di tematiche di particolare rilevanza per la generalità delle imprese associate.
  9. Ove l’Assemblea di cui al comma 12 sia convocata a fini consultivi, si seguono, in quanto applicabili, le modalità di costituzione e di deliberazione di cui all’articolo 14.
  10. Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati membri del Consiglio Generale, collegialmente o singolarmente alcune delle sue attribuzioni.
  11. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale, dell’Assemblea dei Delegati, dell’Assemblea generale degli associati e, qualora sia presente, dei Gruppi di categoria di industrie, dei Comitati e degli Organi consultivi istituiti in seno all’Associazione.
  12. Il Presidente esercita, in caso di urgenza e in via eccezionale, i poteri del Consiglio di Presidenza, riferendone, per la ratifica, nella prima riunione successiva.
  13. Successivamente alla designazione e prima dell’Assemblea dei Delegati chiamata all’elezione, il Presidente designato propone al Consiglio Generale i nomi dei Vice Presidenti in numero di tre, di cui uno con il titolo di Vicario, che debbono possedere, al momento dell’elezione da parte dell’Assemblea dei Delegati, i requisiti di completo e regolare inquadramento nel sistema confederale previamente accertati dal Collegio speciale dei Probiviri di cui all’articolo 28, comma 15.
  14. Il Consiglio Generale approva a maggioranza assoluta dei componenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, computandosi le schede nulle, con una votazione unica la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell’Assemblea dei Delegati.
  15. I Vice Presidenti elettivi durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente. Non possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni. Sono rieleggibili dopo l’intervallo di un mandato.
  16. Nel caso vengano a mancare durante il periodo di carica, i Vice Presidenti elettivi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e durano in carica sino alla scadenza del Presidente.

 Art. 24 Commissione di designazione e procedure di consultazione 

  1. La Commissione di designazione s’insedia almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.
  2. La Commissione è formata da tre componenti che siano imprenditori associati in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei Valori Associativi, sorteggiati all’interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Consiglio di indirizzo etico e dei Valori Associativi, previa consultazione di tutti i Past President.
  3. Le consultazioni della Commissione hanno una durata massima di sei settimane e devono riguardare un’ampia, qualificata e rappresentativa componente di soci.
  4. Nella prima settimana dalla data di insediamento, con apposita informativa ai soci effettivi e ordinari di territorio, la Commissione comunica la possibilità di autocandidature che siano formalizzate da almeno il dieci per cento dei voti attribuiti ad imprese associate in qualità di soci effettivi ed ordinari di territorio in regola con gli obblighi associativi ed accompagnate dalle linee programmatiche di candidatura e dal curriculum vitae. I voti sono attributi ai sensi dell’art. 14, commi 14 e 15. La Commissione ne verifica con il Collegio speciale dei Probiviri il profilo personale, professionale ed associativo.
  5. Al fine di garantire la regolarità delle modalità di confronto per l’elezione del Presidente ed il mantenimento all’interno del perimetro associativo, la Commissione è autorizzata ad emanare direttive di comportamento nonché a richiedere l’intervento del Collegio speciale dei Probiviri.
  6. La Commissione di designazione cessa le sue funzioni dal momento della designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 23, seconda parte del comma 9.

 Art. 25 Tesoriere 

  1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente. Dura in carica per un quadriennio e scade negli anni dispari. E’ rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo.
  2. Il Tesoriere vigila sulla conformità dell’amministrazione e della gestione economico finanziaria dell’Associazione alle direttive del Consiglio di Presidenza e al conto economico di previsione riferendone allo stesso Consiglio di Presidenza.
  3. Coadiuva il Collegio dei Revisori contabili nell’attività di vigilanza sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
  4. Il Tesoriere è Vice Presidente di diritto.

 Art. 26 Consiglio di indirizzo etico e dei Valori Associativi 

  1. E’ costituito il Consiglio di indirizzo etico e dei Valori Associativi con funzioni di verifica e di implementazione dell’indirizzo etico e valoriale di Confindustria Udine operando con caratteristiche di terzietà e indipendenza rispetto agli altri organi sociali.
  2. Spetta al Consiglio la prospettazione agli organi direttivi di Confindustria Udine di interventi statutari e regolamentari o di altre iniziative a presidio e implementazione dei contenuti del Codice etico e dei Valori Associativi in relazione anche alle esigenze di trasformazione del sistema associativo e di adeguamento ai nuovi bisogni e aspettative di rappresentanza etica e valoriale.
  3. E’ composto da sei membri di cui due ciascuno nominati dal Presidente, dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza e dai Probiviri al loro interno.
  4. Dura in carica un quadriennio e scade negli anni dispari.
  5. Esercita i compiti di cui all’articolo 24, comma 2.

 Art. 27 Collegio dei Revisori contabili 

  1. Il Collegio dei Revisori contabili, costituito da tre membri, di cui almeno uno iscritto nell’elenco dei Revisori ufficiali dei conti, è eletto negli anni pari dall’Assemblea dei Delegati scegliendoli in una lista di almeno cinque candidati formata dal Consiglio di Presidenza sulla base della candidature presentate in tempo utile dalla base associativa. Dura in carica per un quadriennio.
  2. Ciascun votante nell’Assemblea dei Delegati può esprimere fino a un massimo di due preferenze. Risultano eletti Revisori i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti in ordine al numero delle preferenze raccolte; in caso di parità è eletto quello più anziano d’età.
  3. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull’andamento delle entrate e delle uscite dell’Associazione tenendone informato il Consiglio di Presidenza e redige la relazione annuale sul rendiconto consuntivo da presentare all’Assemblea dei Delegati.
  4. Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
  5. I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati nell’incarico per un ulteriore mandato consecutivo. Sono rieleggibili trascorso l’intervallo di un mandato di vacatio.
  6. Essi partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee generali delle aziende associate, a quelle dei Delegati e alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.
  7. Il Collegio dei Revisori si riunisce periodicamente per le opportune verifiche.
  8. Il Presidente del Collegio dei Revisori è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

 Art. 28 I Probiviri 

  1. L’Assemblea dei Delegati di ogni quadriennio negli anni pari, elegge a scrutinio segreto cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. Possono essere rieletti dopo l’intervallo di un mandato.
  2. Ciascun votante nell’Assemblea dei Delegati può esprimere fino a un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire formata dal Consiglio di Presidenza sulla base della candidature presentate in tempo utile dalla base associativa.
  3. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
  4. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
  5. Spetta ai Probiviri, anche su ricorso di una sola delle parti, che deve pervenire alla Direzione entro il termine perentorio di 60 giorni dal manifestarsi di atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli, integrato dalla nomina del Proboviro di fiducia tra quelli eletti dall’Assemblea dei Delegati, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
  6. Il ricorso deve essere accompagnato a pena di irricevibilità dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, pari al doppio del contributo minimo globale annuo vigente. L’importo sarà restituito al ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario sarà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali di formazione.
  7. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, il ricorso è comunicato dalla Direzione entro i 10 giorni successivi alla ricezione alla controparte che provvede alla nomina del Proboviro di fiducia tra quelli eletti dall’Assemblea dei Delegati entro i 10 giorni successivi alla comunicazione del ricorso.
  8. Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea dei Delegati con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Udine che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall’Assemblea dei Delegati.
  9. Il Presidente del collegio arbitrale e i singoli probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dei Valori Associativi.
  10. La riunione per la formale costituzione del Collegio arbitrale e l’apertura della fase istruttoria deve tenersi entro i 10 giorni successivi alla comunicazione alle parti interessate da parte della Direzione della nomina del Presidente del Collegio e della sua composizione.
  11. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione.
  12. In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia a esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
  13. L’interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
  14. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
  15. Per le questioni attinenti funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla vita associativa, i Probiviri eletti dall’Assemblea dei Delegati designano tre Probiviri costituiti in Collegio speciale.
  16. Le decisioni del Collegio speciale sono appellabili davanti ai restanti Probiviri entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione, Il giudizio dei restanti Probiviri è inappellabile.
  17. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

  

TITOLO 4

ARTICOLAZIONI RAPPRESENTATIVE INTERNE

 Art. 29 Articolazioni rappresentative interne

  1. Sono articolazioni rappresentative interne dell’Associazione:
  • il Delegato alla Piccola Industria di cui all’articolo 30;
  • il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria con il proprio Presidente, eletto ai sensi dell’apposito regolamento interno soggetto all’approvazione del Consiglio Generale dell’Associazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera i), e dell’articolo 31;
  • le Commissioni consultive o i Gruppi di lavoro nominati dal Consiglio Generale che sono presieduti da uno dei Vice Presidenti dell’Associazione o da un membro del Consiglio Generale o da altro imprenditore ritenuto idoneo allo scopo.

 Art. 30 Delegato alla Piccola Industria 

  1. Gli associati aventi il titolo di piccoli industriali in quanto rappresentanti di imprese che occupano non più di 100 dipendenti procedono nelle Assemblee di Gruppo di cui all’art. 13, esprimendo una sola preferenza, alla votazione del Delegato alla Piccola Industria scelto nella lista delle candidature raccolte a cura del Consiglio di Presidenza tra i piccoli industriali appartenenti ai diversi Gruppi.
  2. Sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti sommando i voti attribuiti a ciascun candidato nelle Assemblee di Gruppo risultanti dal rapporto tra la quota percentuale dei voti ottenuti e il totale dei voti spettanti ai piccoli industriali per ciascun Gruppo.
  3. Il Delegato alla Piccola Industria, che assume la carica di Vice Presidente di diritto, ha il compito di rappresentare e promuovere le necessità e le aspettative della piccola industria concorrendo alla definizione delle politiche associative. Rappresenta l’Associazione negli organi della piccola Industria costituiti presso Confindustria Friuli Venezia Giulia e Confindustria. Provvede alla formazione della lista delle candidature a due rappresentanti della Piccola Industria in seno al Consiglio Generale di cui all’articolo 13, comma 2, sulla base delle candidature presentate dagli associati aventi titolo di piccolo imprenditore ai sensi del presente statuto.
  4. Il Delegato alla Piccola Industria dura in carica per un biennio ed è rieleggibile per non più di due bienni consecutivi.

 Art. 31 Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria

  1. In seno all’Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Industria.
  2. Il funzionamento del Gruppo stesso è disciplinato da apposito Regolamento, soggetto all’approvazione del Consiglio Generale dell’Associazione.
  3. Il Gruppo esamina, anche costituendo Commissioni di studio, i problemi specificamente interessanti i Giovani Imprenditori dell’Industria per il migliore inserimento di questi nelle attività industriali ed economiche del Paese; sottopone agli Organi dell’Associazione, attraverso la Presidenza, proposte a tale scopo, mantiene contatti con similari Organismi provinciali, regionali, interregionali e nazionali.
  4. Il Presidente del Gruppo è di diritto Vicepresidente dell’Associazione.
  5. Gli organi del Gruppo durano in carica secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al secondo comma del presente articolo tenuto conto delle norme che regolano l’organizzazione nazionale dei giovani imprenditori.

 Art. 32 Commissioni consultive – Gruppi di lavoro

  1. Il Consiglio di Presidenza dell’Associazione può avvalersi, nell’espletamento dei suoi compiti, di Commissioni permanenti o di Gruppi di lavoro per determinati problemi o situazioni a carattere consultivo per i principali settori in cui si articola l’attività basilare dell’Associazione, a capo di ciascuna delle quali è nominato dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, uno dei Consiglieri o altro imprenditore ritenuto idoneo allo scopo.
  2. Ogni Commissione o Gruppo di lavoro sarà formato da un numero di membri stabilito dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza. Essi sono organi tecnici di consultazione sulle varie questioni di loro specifica competenza sottoposte dal Presidente dell’Associazione ed esprimono un loro motivato parere che non è vincolante.
  3. La partecipazione ai lavori delle Commissioni o Gruppi di lavoro può essere estesa a esperti invitati dai Presidenti degli stessi, d’intesa con il Presidente dell’Associazione.
  4. I membri delle Commissioni o dei Gruppi di lavoro scadono con la scadenza degli Organi sociali.

 Art. 33 Disposizioni generali sulle cariche

  1. Le cariche sociali, fatte salve quelle di cui agli articoli 27 e 28, sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate in regola con gli obblighi previsti dal presente statuto e che esercitino una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.
  2. Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal “Registro delle imprese” di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia i componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori, i dirigenti dell’impresa, nonché i soggetti con funzioni direttive cui siano attribuiti poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.
  3. L’assunzione e la candidatura a cariche politiche è incompatibile con qualunque incarico associativo in applicazione delle norme stabilite in sede confederale.
  4. La nomina a cariche sociali o la prosecuzione del mandato sono incompatibili con l’esercizio contemporaneo di cariche presso Associazioni imprenditoriali aderenti a organizzazioni diverse da Confindustria e non concorrenti.
  5. L’ammissione alle cariche di Presidente e di Vice Presidente è subordinato al completo inquadramento dell’impresa rappresentata.
  6. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna carica dell’Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione o con quella di Presidente e Vice Presidente di altra associazione e per i Probiviri con omologhe cariche.
  7. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
  8. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 23, commi 6 e 19 e da specifiche disposizioni di cui ai regolamenti previsti dagli articoli 31, comma 4, e 40, coloro che ricoprono cariche associative durano in carica un biennio e sono rieleggibili per non oltre altri due bienni consecutivi. Sono rieleggibili dopo l’intervallo di un mandato. La carica di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), non ha limiti di mandato. I membri di diritto fanno parte degli organi in cui sono inseriti finché dura la loro carica. I membri del Consiglio Generale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera c), scadono contemporaneamente al Presidente, al quale è attribuita la facoltà di revoca e sostituzione in corso di mandato; sono rinominabili per un ulteriore mandato consecutivo al primo.
  9. Si intendono rivestite per l’intero mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
  10. L’esercizio delle cariche sociali e degli incarichi di rappresentanza esterna è subordinato al parere obbligatorio del Collegio speciale dei Probiviri di cui all’articolo 28, comma 15, sul possesso da parte dei candidati dei requisiti morali, legali e professionali previsti dallo statuto, dalle disposizioni confederali e dal Codice etico e dei Valori Associativi. 

10 bis. L’elezione alle cariche associative alle quali è attribuito il titolo di Vice Presidente di diritto di cui all’articolo 22, comma 2, è subordinata al previo accertamento da parte del Collegio speciale dei Probiviri di cui all’articolo 28, comma 15, del possesso dei requisiti di completo e regolare inquadramento nel sistema confederale.

11. Il parere di cui al comma 10 è espresso per il candidato o i candidati alla carica di Presidente dal Consiglio etico e dei valori associativi d’intesa con il Collegio speciale dei Probiviri.

12. La perdita dei requisiti per l’esercizio delle cariche sociali o degli incarichi di rappresentanza esterna nonché l’oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni protratto per sei mesi consecutivi comporta l’automatica decadenza dalla carica o dall’incarico. La decadenza è accertata e dichiarata all’interessato con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata dall’organo di appartenenza per i titolari di cariche sociali ovvero dall’organo di designazione o nomina per gli incaricati di rappresentanza esterna.

12 bis. La mancata partecipazione, ad almeno la metà delle riunioni indette nell’anno solare o ad almeno cinque riunioni consecutive, comporta la decadenza automatica dalla carica. La decadenza è accertata dall’organo di appartenenza che la comunica all’interessato con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

12 ter. Per il Presidente ed i Vice Presidenti, le cause di decadenza di cui al comma 12 devono essere accertate e dichiarate con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata dal Collegio Speciale dei Probiviri con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri.

12 quater. La decadenza comporta l’attivazione delle procedure sostitutive previste in caso di impedimento all’esercizio della carica di cui il titolare sia stato dichiarato decaduto.

13. Coloro che esercitano cariche sociali che siano dichiarati decaduti non sono immediatamente rieleggibili.

13 bis. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, ove venga a mancare il titolare di una carica sociale, l’organo di appartenenza procede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In mancanza si provvede alla sostituzione secondo le procedure previste dallo Statuto per il rinnovo della carica. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del mandato del sostituito.

 

33 bis. Formazione delle liste e modalità di votazione

  1. In caso di votazioni di liste, il numero dei candidati deve essere superiore a quello degli eligendi.
  2. Fatto salvo quanto stabilito in materia di composizione delle liste di cui agli articoli 27 e 28, in caso di oggettiva e verificata impossibilità di formazione delle liste secondo quanto stabilito dal comma 1, il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire. Vengono eletti i candidati che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti espressi.
  3. L’espressione di voto nel caso di elezione di organi a composizione plurima è limitata ai due terzi degli eligendi.
  4. In caso di parità di preferenze nelle votazioni si procede al ballottaggio. Dopo il secondo ballottaggio successivo al primo, in caso di confermata parità, è eletto il candidato più anziano d’età.

 

TITOLO 5

STRUTTURA INTERNA

 Art. 34 Attività dell’Associazione

  1. L’attività dell’Associazione si articola secondo l’organizzazione funzionale e le modalità operative stabilite dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza.

  Art.  35 Direttore 

  1. La Direzione degli Uffici dell’Associazione è affidata a un Direttore nominato dal Consiglio di Presidenza.
  2. Egli coadiuva la Presidenza e cura l’attuazione delle deliberazioni degli Organi statutari secondo le istruzioni generali ricevute. Sul piano delle competenze operative il Direttore:
  • propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari;
  • provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti dell’Organizzazione della rappresentanza industriale;
  • è munito delle necessarie attribuzioni per organizzare e sovraintendere ai servizi, del cui andamento è responsabile; in particolare, per delega del Consiglio di Presidenza, effettua le assunzioni e i licenziamenti del personale e ne determina il trattamento economico e normativo;
  • è responsabile della preparazione del conto di previsione e del rendiconto consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Presidenza.

       3. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Associazione.

  

TITOLO 6

FONDO COMUNE E BILANCI

  Art.  36 Fondo comune 

  1. Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
  • dai contributi di cui all’articolo 11;
  • dalla eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, che saranno devolute ai successivi esercizi;
  • dagli investimenti mobiliari e immobiliari e da ogni altro eventuale bene patrimoniale;
  • dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
  • dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore della stessa.
  1. Con il fondo comune si provvede alle spese per il normale funzionamento dell’Associazione.
  2. Il fondo comune è affidato al Consiglio di Presidenza che, a mezzo del Direttore e dell’Amministrazione dell’Associazione, provvede alla ordinaria amministrazione per la gestione economica e finanziaria del patrimonio associativo in esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali.
  3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
  4. In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

 Art.  37 Conto preventivo e rendiconto consuntivo 

  1. Per ciascun anno solare sono compilati il conto preventivo e il rendiconto consuntivo, che sono redatti in conformità agli schemi previsti nell’ambito confederale e sottoposti a revisione prima di venire posti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
  2. Il Consiglio di Presidenza deve presentare il conto preventivo e il rendiconto consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea dei Delegati.
  3. Il rendiconto consuntivo e la relativa relazione devono restare depositati in copia negli Uffici dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché le aziende associate possano ivi prenderne visione.
  4. Il rendiconto consuntivo deve essere revisionato e trasmesso a Confindustria secondo quanto previsto dalle disposizioni confederali.

 

TITOLO 7

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

  Art.  38 Modificazioni dello Statuto

  1. Le modificazioni dello Statuto potranno essere deliberate dall’Assemblea dei Delegati, alla quale sia presente o rappresentato almeno il 20 per cento dei voti totali esercitabili e con il voto favorevole di almeno il 55 per cento dei voti presenti.
  2. Ai soci dissenzienti è attribuita la facoltà di recedere. Restano salvi gli obblighi contributivi per l’intero anno solare in cui il recesso è esercitato fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6, comma 8.

 Art. 39 Scioglimento dell’Associazione 

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale delle aziende associate in seduta straordinaria, da convocarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, con la maggioranza qualificata del 65 per cento dei voti presenti che rappresentino almeno il 30 per cento dei voti totali esercitabili secondo quanto stabilito dall’art. 14, commi 14 e 15.
  2. Con la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo l’Assemblea nomina un collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
  3. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

 Art. 40 Disposizioni particolari

  1. L’attività del Gruppo Industrie Costruzioni Edilizie denominato ANCE Udine, in considerazione delle caratteristiche particolari delle imprese a esso aderenti, è disciplinata da un apposito Regolamento al fine di garantire al Gruppo, nell’ambito delle presenti norme statutarie, una adeguata autonomia d'azione nel rispetto delle intese presenti e future tra l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e la Confindustria.

 Art.  41 Norma di rinvio 

  1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio allo statuto di Confindustria, ai relativi regolamenti di attuazione, ivi compreso il regolamento unico per il sistema, e ai principi generali e di organizzazione del sistema confederale.

 Norme transitorie 

  1. In vista del perfezionamento dell’avviato processo di aggregazione a livello regionale finalizzato alla creazione di un unico soggetto di rappresentanza associativa regionale con presidi territoriali e di un’unica struttura organizzativa articolata territorialmente sulla base del progetto di fusione associativa che sarà sottoposto agli organi competenti delle Associazioni territoriali della Regione entro il 31 dicembre 2018, il Consiglio Direttivo (denominato Consiglio Generale ai sensi del presente statuto) secondo la composizione definita dallo statuto, come modificato con deliberazione dell’Assemblea dei Delegati del 21 luglio 2015, e gli altri organi sociali, la cui scadenza è già stata prorogata al 2018, fatte salve le cariche relative al Presidente, ai componenti il Consiglio di Presidenza, al Collegio dei Revisori contabili ed ai Probiviri rinnovate secondo le disposizioni dello statuto approvato con deliberazione del 26 luglio 2016, successivamente modificato con deliberazione del 27 luglio 2017, sono prorogati sino al 31 dicembre 2019.
  2. Ad ogni effetto continuano ad applicarsi, ai fini del perseguimento degli scopi di Confindustria Udine e dell’espletamento delle corrispondenti funzioni, le norme del presente statuto.
  3. Le procedure per il rinnovo degli organi sociali di cui al comma 1 scadenti il 31 dicembre 2019 sono esperite nel corso dell’anno di scadenza secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
  4. Ai fini del rispetto del principio della non coincidenza tra rinnovo dell’organo di Presidenza e rinnovo del Consiglio Generale, gli organi sociali di nuova elezione, ove le procedure di rinnovo si concludano anteriormente al 31 dicembre 2019, entrano in carica, in deroga a quanto stabilito dall’art. 13, comma 8, a partire dal 1° gennaio 2020.